Cassazione Civile, Ordinanza n. 32370/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di diritti camerali relativi all’anno 2015. La società contribuente ha contestato, in cassazione, principalmente la regolarità della notifica eseguita a mezzo PEC, sostenendo che l’atto fosse stato inviato da un indirizzo telematico non istituzionale e non risultante dai pubblici registri, con conseguente inesistenza o nullità della notificazione. Ha inoltre dedotto un vizio di motivazione della cartella quanto alla quantificazione degli interessi, lamentando che non fossero state spiegate le modalità di calcolo, e ha sollevato anche un’eccezione di prescrizione di interessi e sanzioni. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nella parte relativa al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per la presenza di doppia conforme e per mancata indicazione dei diverbi tra le decisioni di merito; ha poi ritenuto infondate le censure di merito sulla notifica PEC, richiamando l’orientamento secondo cui, per gli atti notificati da soggetti pubblici, l’uso di un indirizzo mittente non risultante nei registri pubblici non determina di per sé nullità se il destinatario abbia ricevuto l’atto senza incertezza sulla provenienza e senza allegare specifici pregiudizi difensivi. Quanto alla motivazione della cartella sugli interessi, la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se la cartella è il primo atto sugli interessi, è sufficiente indicare importo, base normativa e decorrenza, senza necessità di dettagli analitici sul calcolo; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile anche per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva prodotto la cartella. Infine, la pretesa prescrizione è stata esclusa perché il termine quinquennale non era decorso tra il 2015 e la notifica del 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valida la notifica PEC della cartella, ha escluso il vizio di motivazione denunciato sulla quantificazione degli interessi e ha respinto l’eccezione di prescrizione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La censura ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica i profili di divergenza tra le decisioni di merito; la doglianza di violazione di legge è scrutinata nel merito ma qui è risultata infondata.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, è precluso il ricorso per cassazione per vizio motivazionale salvo specifica allegazione delle differenze tra le due decisioni di merito.
art. 3-bis, comma 1, L. 53/1994
La disposizione è richiamata come regola più stringente riferita alle notifiche effettuate dagli avvocati e non è estesa automaticamente alle notifiche eseguite da soggetti pubblici.
art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
In materia tributaria, per la notifica della cartella via PEC rileva l’uso dell’indirizzo del destinatario presente nei registri pubblici; l’eventuale indirizzo del mittente non iscritto nei registri non determina di per sé nullità.
art. 16-ter D.L. 179/2012
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione telematica, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla base della disciplina speciale e della giurisprudenza di legittimità.
art. 156 c.p.c.
È richiamato il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto: la notifica non è invalidata se l’atto è pervenuto al destinatario senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto e senza pregiudizio difensivo.
art. 7 L. 212/2000
L’obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, quanto agli interessi, dal richiamo dell’atto precedente o, se la cartella è il primo atto sugli interessi, dall’indicazione di importo, base normativa e decorrenza.
art. 3 L. 241/1990
L’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi è ritenuto rispettato nei limiti indicati dalle Sezioni Unite per la cartella di pagamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione non è nulla per il solo fatto che l’indirizzo del mittente non risulti nei pubblici registri, se l’atto risulta comunque riferibile al mittente e il destinatario non allega uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- La regola più rigorosa dell’art. 3-bis L. 53/1994 riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati e non si estende automaticamente alle notifiche effettuate da soggetti pubblici, per le quali opera la disciplina speciale tributaria.
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme e il ricorrente non indica in modo specifico le differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
- La cartella di pagamento è congruamente motivata, quanto agli interessi, se costituisce atto successivo a un precedente atto che ha già determinato il debito; se invece è il primo atto sugli interessi, bastano indicazione dell’importo, della base normativa e della decorrenza, senza necessità di illustrare i singoli passaggi matematici del calcolo.
- L’eccezione di prescrizione di interessi e sanzioni va verificata in relazione al termine applicabile e alla distanza temporale tra insorgenza del credito e notifica dell’atto; se il termine non è decorso, la pretesa è infondata.
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