Cassazione Civile, Ordinanza n. 35081/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Un creditore sociale aveva convenuto in giudizio il liquidatore di una società a responsabilità limitata, poi deceduto, chiedendo il risarcimento del danno assumendo che il liquidatore avesse portato a compimento la liquidazione e la cancellazione della società dal Registro delle imprese pur in pendenza di un giudizio relativo a un credito vantato dal creditore verso la società, senza considerare tale debito. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo prescritto il diritto e comunque non provato l'attivo liquidatorio accantonabile né il nesso causale tra l'omessa considerazione del credito e il danno lamentato. Nel ricorso per cassazione il creditore deduceva: 1) la violazione dell'art. 2456 c.c. ante riforma e dell'art. 2947 c.c., sostenendo che la prescrizione dell'azione non dovesse decorrere dalla cancellazione della società, ma dall'infruttuoso tentativo di esecuzione o comunque dalla conoscibilità dell'illecito del liquidatore; 2) la violazione degli artt. 2495, 2043 e 2697 c.c., contestando la distribuzione dell'onere della prova e sostenendo che bastasse provare la consapevolezza del liquidatore dell'esistenza del debito sociale, desumibile dalla pendenza del contenzioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per l'azione di responsabilità contro il liquidatore prevista dall'art. 2456 c.c. nel testo anteriore alla riforma del 2003, il termine di prescrizione decorre dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese, essendo quel momento il presupposto legale da cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c.; è stata esclusa la rilevanza della conoscibilità concreta dell'illecito, richiamata impropriamente dal ricorrente sulla falsariga dell'azione ex art. 2394 c.c. Poiché tale ratio era sufficiente a sorreggere la decisione, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo la sentenza impugnata fondata anche su una distinta ratio relativa all'assenza di prova dell'attivo e del nesso causale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2456 c.c.
testo ante riforma del 2003
Per l'azione del creditore sociale contro i liquidatori, dopo la cancellazione della società i creditori non soddisfatti possono far valere i propri crediti nei confronti dei liquidatori; ai fini della prescrizione rileva la data della cancellazione dal Registro delle imprese.
art. 2947 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie decisiva trattata dalla Corte.
art. 2935 c.c.
dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
La prescrizione decorre automaticamente dal momento in cui si verifica il presupposto legale che consente l'esercizio del diritto, nella specie la cancellazione della società.
art. 2495 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa disciplina dell'azione contro il liquidatore; la Corte non ne ha condiviso l'uso interpretativo nel caso concreto.
art. 2043 c.c.
Invocato per la responsabilità aquiliana del liquidatore; la Corte non si sofferma sul merito di tale profilo perché assorbito dalla prescrizione e, per il resto, dall'inammissibilità del secondo motivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento all'onere della prova; il secondo motivo è stato però dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 2394 c.c.
Citate in funzione comparativa: il criterio della conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale è proprio di questa diversa azione e non è estensibile all'azione contro il liquidatore ex art. 2456 c.c.
art. 2395 c.c.
Richiamato solo in via sistematica, quale norma che collega il dies a quo della prescrizione al momento in cui l'azione è proponibile in base alla conoscibilità del fatto dannoso.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nell'azione del creditore sociale contro il liquidatore prevista dalla disciplina anteriore alla riforma societaria, il dies a quo della prescrizione coincide con la cancellazione della società dal Registro delle imprese, non con il momento in cui il creditore scopre o riesce a provare l'illecito del liquidatore.
- Quando la legge collega la proponibilità dell'azione a un fatto oggettivo e legalmente pubblicizzato, la prescrizione decorre automaticamente dal verificarsi di quel fatto, senza spazio per un accertamento in concreto della conoscibilità del pregiudizio.
- Non è consentito trasporre alla responsabilità del liquidatore i criteri di decorrenza della prescrizione propri di diverse azioni di responsabilità societaria, se ciò contrasta con la lettera della norma speciale applicabile.
- Se la decisione impugnata è sorretta da una ratio autonoma sufficiente a definirne il dispositivo e il ricorso non la scalfisce, gli ulteriori motivi che investono capi non più decisivi sono inammissibili per difetto di interesse.
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