Ordinanza n. 2876/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del 1.08.2025 adottato da Aler Milano e avente a oggetto “domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico 10360 Piano 2024 domanda -OMISSIS-, variazione della posizione nella graduatoria valida per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi Abitativi pubblici, a seguito delle attività di controllo e verifica Art. 15 comma 3 R.R. 4/2017 e s.m.i.”; - ex art. 116, comma 2 c.p.a., del diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti con cui è stato chiesto di ottenere, in originale, la nota del 1.08.2025 con cui Aler Milano ha variato il punteggio ISBAR attribuito al ricorrente in relazione alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico 10360 – Piano 2024 per l’assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica, inviata con raccomandata A/R e già ricevuta in copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso all'originale della raccomandata contenente il provvedimento di riduzione del punteggio ISBAR; contestualmente, provvedimento di riduzione del punteggio ISBAR nella domanda per l'assegnazione di un alloggio ERP
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ottenendo inizialmente dal sistema informatico un punteggio ISBAR di 27,07. A seguito dei controlli sulla documentazione relativa alle condizioni dichiarate di particolare rilevanza sociale e di sovraffollamento, Aler Milano aveva ridotto il punteggio a 16,07 con provvedimento del 1° agosto 2025. Non essendo riuscito a ritirare la raccomandata presso la sede di giacenza, il ricorrente aveva chiesto copia della comunicazione, che gli era stata trasmessa il 9 dicembre 2025. Con successive comunicazioni PEC aveva chiesto di poter ritirare l'originale della raccomandata. Aler aveva negato la consegna dell'originale, ritrasmettendo la scansione della raccomandata e il tracciamento della spedizione. Il ricorrente ha impugnato tale diniego ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., qualificando le richieste come istanze di accesso documentale ex l. 241/1990. La domanda di annullamento del provvedimento di riduzione del punteggio è stata rimessa alla trattazione ordinaria e non è stata decisa con la presente ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di accesso. Ha ritenuto che le richieste PEC del ricorrente, dirette a ottenere il ritiro dell'originale della raccomandata, non costituissero propriamente esercizio del diritto di accesso ai sensi della l. 241/1990. L'art. 22, comma 1, l. 241/1990 configura infatti l'accesso come diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, non come diritto alla consegna dell'originale, che deve restare nella disponibilità dell'amministrazione. Il privato può eventualmente chiedere una copia attestata conforme all'originale, ove necessaria alla tutela dei propri interessi. Inoltre, Aler aveva già trasmesso copia del provvedimento impugnato, la scansione della raccomandata e i dati della spedizione. L'azione di annullamento del provvedimento di riduzione del punteggio non è stata definita: la causa è stata rimessa sul ruolo ordinario per la fissazione dell'udienza pubblica. Le spese sono state riservate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda relativa all'accesso; nel caso concreto la domanda è stata esaminata e respinta.
art. 22, comma 1, l. 241/1990
il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
Il diritto di accesso comprende la visione e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi, ma non la consegna dell'originale, che deve rimanere agli atti dell'amministrazione.
art. 29 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per l'azione di annullamento del provvedimento di riduzione del punteggio, rimessa alla successiva trattazione ordinaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale previsto dall'art. 22 l. 241/1990 attribuisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, ma non comprende, di regola, il diritto alla consegna materiale dell'originale, che deve restare agli atti dell'amministrazione.
- La richiesta di consegna dell'originale di un documento amministrativo non costituisce, per il suo oggetto, una domanda di accesso documentale ai sensi della l. 241/1990; l'interessato può eventualmente chiedere una copia conforme all'originale quando ciò sia necessario per la tutela dei propri interessi.
- La domanda di accesso è infondata quando l'amministrazione abbia già messo a disposizione copia del provvedimento richiesto e gli ulteriori elementi documentali relativi alla sua trasmissione, qualora la richiesta sia diretta soltanto a ottenere l'originale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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