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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10107/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale su alcuni immobili di proprietà del debitore, assumendo di essere creditrice per somme iscritte a ruolo. I convenuti avevano contestato, tra l'altro, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'agente della riscossione, anche per la preesistente iscrizione ipotecaria sui beni, e avevano eccepito che la successiva precisazione della domanda, svolta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., introducesse tardivamente la qualità del debitore quale socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. cessata. In fase di rinvio la Corte d'appello ha accolto la revocatoria, ma nel decidere ha fondato la responsabilità del soggetto anche come successore della società estinta; i ricorrenti hanno quindi denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che tale diversa base soggettiva del credito non era mai stata allegata né provata; il secondo motivo, assorbito, riguardava la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; il terzo, pure assorbito, la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione il primo motivo, rilevando che il giudice di rinvio aveva attribuito al debitore una responsabilità per i debiti sociali quale successore della società estinta, così decidendo su una causa petendi diversa da quella originariamente proposta dall'Agenzia e già definitivamente delimitata dalla precedente cassazione. È stata quindi ravvisata ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda senza considerare la tardiva modifica introdotta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e provvedere anche sulle spese. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria diretta a far dichiarare inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto al creditore

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    la memoria ex art. 183 non può essere usata per introdurre tardivamente un diverso fatto costitutivo o una diversa qualificazione soggettiva del credito, quando ciò muti la domanda

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare su una causa petendi diversa da quella dedotta in giudizio; l'ultrapetizione sussiste se si esamina una questione non proposta e non antecedente logico-giuridico di quelle introdotte

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    motivo di ricorso dichiarato assorbito, non oggetto di decisione nel merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma sul vizio di nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato con riguardo alla denunciata falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.

  • art. 2304 c.c.

    menzionato dalle parti come base della responsabilità del socio illimitatamente responsabile, ma la Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva in realtà fatto leva su una diversa base soggettiva

  • art. 2034 c.c.

    richiamato nel testo come riferimento alla base originaria della domanda, ma la citazione appare nel provvedimento senza centralità decisoria e non incide sulla ratio

Massime di principio

  • Nel giudizio di gravame il giudice non può introdurre d'ufficio una diversa causa petendi o un diverso titolo di responsabilità rispetto a quello dedotto dalla parte, poiché ciò integra ultrapetizione.
  • La memoria istruttoria o di precisazione successiva ai termini di cui all'art. 183 c.p.c. non può essere utilizzata per modificare tardivamente il fatto costitutivo della domanda, specie quando il diritto azionato sia eterodeterminato.
  • Quando una precedente decisione di cassazione ha già delimitato il thema decidendum escludendo la rilevanza di una modifica tardiva della domanda, il giudice di rinvio deve attenersi a tale perimetro e non può riespandere la base del decidere.
  • L'azione revocatoria deve essere scrutinata sulla base dei soli fatti costitutivi tempestivamente allegati; il mutamento del presupposto soggettivo del credito o della responsabilità del debitore non può essere surrettiziamente introdotto in corso di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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