Sentenza del 06/10/2017 n. 2943 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Imposte dirette - Progetto di allargamento raggio di azione economica - Rinuncia al progetto - Deducibilità dei costi sostenuti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione di costi pari a 8.000 euro, oltre a 1.600 euro di IVA, sostenuti nel 2008 per la progettazione di due istanze di finanziamento regionale. Secondo l'Ufficio, la successiva rinuncia al progetto escludeva l'inerenza della spesa all'attività d'impresa e rendeva il costo non funzionale alla produzione di reddito. L'Agenzia deduceva inoltre l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, considerato il reddito d'impresa dichiarato di soli 11.397 euro.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento già disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha ritenuto che le spese fossero effettive e inerenti all'attività esercitata, poiché dirette a progettare iniziative idonee ad ampliare l'attività commerciale. La successiva rinuncia al progetto rientrava nella libertà di iniziativa economica dell'imprenditore e non faceva venir meno l'inerenza del costo. L'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare che la spesa fosse estranea all'attività, solo apparentemente inerente o sostenuta nell'ambito di un artificio fraudolento. La contestazione sull'antieconomicità è stata ritenuta non decisiva, anche alla luce dell'incremento del volume d'affari e degli utili negli anni successivi. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 800 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Art. 109 TUIR
Le spese e gli altri componenti negativi del reddito sono deducibili "se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito".
La deducibilità richiede l'inerenza della spesa all'attività d'impresa, ma non presuppone necessariamente che il progetto produca concretamente ricavi o venga portato a compimento. È sufficiente che la spesa sia effettivamente sostenuta e collegata a un'iniziativa potenzialmente utile per l'attività economica.
Art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la disciplina delle spese di giudizio, poste a carico della parte soccombente.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato in materia di regolamentazione delle spese processuali; in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.
Massime di principio
- Un costo sostenuto per studiare, progettare o avviare un'iniziativa imprenditoriale può restare deducibile anche se il progetto viene successivamente abbandonato, purché sia effettivo e collegato all'attività d'impresa.
- La mancata realizzazione dell'investimento o il mancato ottenimento di finanziamenti non dimostrano, da soli, l'inesistenza dell'inerenza: le decisioni imprenditoriali rientrano nella libertà di iniziativa economica.
- Per contestare la deducibilità, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino l'estraneità della spesa all'attività, la sua apparente inerenza, l'inutilità originaria dell'incarico o un possibile intento fraudolento.
- È opportuno conservare fatture, contratti, elaborati progettuali, programmi o bandi di riferimento e ogni documento che dimostri il collegamento tra la spesa e l'attività esercitata.
- L'importo elevato del costo rispetto al reddito dell'anno non basta, da solo, a provare l'antieconomicità o l'indeducibilità; tuttavia, tale elemento può assumere rilievo se accompagnato da ulteriori anomalie o dalla mancanza di documentazione.
- I risultati economici degli anni successivi possono costituire un elemento indiziario utile a confermare la razionalità e la potenziale utilità della scelta imprenditoriale, pur non essendo indispensabili per la deduzione.
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