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Interpello

Risposta n. 57 del 15/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società istante sostiene che, poiché Beta SA è ora soggetta al regime ordinario svizzero e non gode di esenzioni su alcuno dei livelli di imposizione, ricorrono i presupposti dell’articolo 15 dell’Accordo CE-Svizzera per l’esenzione da ritenuta sui dividendi; in subordine richiama la ritenuta prevista per soggetti UE/SEE o quella della Convenzione Italia-Svizzera.

Trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da una società italiana alla controllante svizzera dopo la rinuncia al regime holding

Il quesito

Si chiede se i dividendi distribuiti nel 2019 da Alfa alla controllante Beta SA, residente in Svizzera e rinunciataria dal 2017 dello status fiscale di holding, possano beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dall’Accordo CE-Svizzera del 26 ottobre 2004 oppure debbano essere assoggettati a tassazione in Italia.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile l’esenzione prevista dall’articolo 15 dell’Accordo CE-Svizzera, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti del Trattato. Nel caso rappresentato, la rinuncia al regime holding e l’assoggettamento al regime ordinario svizzero, con applicazione della riduzione per partecipazioni, consentono di considerare integrato il requisito dell’assoggettamento all’imposta diretta sugli utili senza beneficiare di esenzioni. Restano comunque esclusi profili di abuso del diritto e i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Trattamento fiscale dei dividendi distribuiti alla controllante svizzera dopo la rinuncia al regime holding

L’interpello riguarda la distribuzione di utili da una società italiana, Alfa, alla propria controllante svizzera Beta SA. La questione centrale è se i dividendi possano fruire dell’esenzione da ritenuta prevista dall’Accordo CE-Svizzera del 26 ottobre 2004 oppure debbano essere tassati in Italia.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Alfa è partecipata al 100% da Beta SA, società residente in Svizzera e capogruppo di un gruppo internazionale. La società italiana ha accumulato riserve di utili non distribuiti realizzati nel periodo 2001-2017, per un importo complessivo indicato nell’istanza in milioni di euro.

La controllante svizzera era in passato una holding residente in un cantone svizzero che consentiva lo status di holding con tassazione limitata alle sole imposte federali, con applicazione di una minima imposta cantonale sul capitale. Dal periodo d’imposta 2017, tuttavia, Beta SA ha rinunciato formalmente a tale regime agevolato e l’Amministrazione cantonale ha certificato che la società non beneficia più di agevolazioni fiscali quale holding o società ausiliaria, risultando soggetta alle imposte cantonali, municipali e federali.

L’Amministrazione cantonale ha inoltre attestato che Beta SA può beneficiare dell’esenzione da ritenuta sui dividendi che riceverà dalla controllata italiana. I dividendi saranno distribuiti nel 2019 e, in Svizzera, saranno tassati secondo il criterio di cassa e quindi con il regime ordinario dell’anno di distribuzione. La società istante dichiara inoltre che Beta SA è residente in Svizzera, non ha una stabile organizzazione in Italia, costituisce un autonomo centro di interessi e non è una costruzione di puro artificio.

Quesito del contribuente

La società chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dei dividendi corrisposti alla controllante svizzera, domandando in particolare se gli utili distribuiti possano essere considerati esenti da ritenuta in Italia.

In subordine, qualora non fosse applicabile l’esenzione convenzionale, l’istante prospetta l’applicazione della ritenuta prevista per i soggetti residenti in Stati UE e SEE ai sensi dell’articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973, oppure, da ultimo, quella prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, la rinuncia di Beta SA al beneficio fiscale del regime holding svizzero comporta che la società sia ordinariamente assoggettata ai tre livelli di imposizione sui redditi vigenti in Svizzera. Di conseguenza, i dividendi distribuiti da Alfa dovrebbero beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 15 dell’Accordo CE-Svizzera del 26 ottobre 2004, che disciplina il regime madre-figlia tra Unione europea e Confederazione elvetica.

La società ritiene inoltre sufficiente la documentazione prodotta per dimostrare l’imposizione ordinaria della controllante in Svizzera.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 15 dell’Accordo CE-Svizzera del 26 ottobre 2004, come modificato dal Protocollo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 19 dicembre 2015, secondo cui i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione nello Stato d’origine quando ricorrono le condizioni previste dal Trattato.

Tra tali condizioni vi è il requisito per cui entrambe le società devono essere assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, oltre ad avere la forma di società di capitali.

Viene richiamata la risoluzione n. 93 del 10 maggio 2007, con la quale era stato chiarito che il requisito dell’assoggettamento all’imposta diretta sugli utili non è integrato quando la società svizzera, pur non essendo totalmente esente, benefici di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli di tassazione (municipale, cantonale o federale), per effetto di disposizioni di legge o di provvedimenti amministrativi.

È richiamata anche la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2007, che aveva analizzato alcuni regimi agevolati di tassazione societaria svizzera, ritenendoli in contrasto con il buon funzionamento dell’accordo del 1972 tra Comunità economica europea e Confederazione svizzera. Infine, viene menzionata la risoluzione n. 288/E del 2007 in relazione alla “riduzione per partecipazioni”, considerata analoga alla participation exemption italiana e non qualificabile come regime fiscale di favore.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che, nel caso rappresentato e sulla base della correttezza e veridicità delle informazioni fornite, i dividendi distribuiti da Alfa a Beta SA possano beneficiare dell’esenzione prevista dall’Accordo CE-Svizzera del 26 ottobre 2004.

Secondo l’Amministrazione, la rinuncia al regime holding dal 2017 e l’assoggettamento della società al regime ordinario svizzero fanno venir meno la criticità evidenziata nella prassi precedente, perché Beta SA non beneficia più di esenzioni sull’imposizione diretta. L’applicazione della cosiddetta riduzione per partecipazioni non è considerata un regime fiscale di favore, in quanto assimilabile alla participation exemption.

L’Agenzia precisa tuttavia che l’esenzione vale fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dal Trattato, che non possono essere verificate in sede di interpello.

Limiti del parere e profili antiabuso

Il parere reso è di natura ordinaria o interpretativa e non comporta valutazioni in materia di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

L’Agenzia richiama inoltre la clausola dell’articolo 15 dell’Accordo CE-Svizzera, che salva l’applicazione delle disposizioni interne e internazionali finalizzate alla prevenzione di frodi o abusi. Restano quindi impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, anche in relazione a fatti o circostanze non rappresentati nell’istanza.

Conclusioni operative

In base alla risposta, i dividendi distribuiti nel 2019 da Alfa alla controllante Beta SA possono, in linea di principio, beneficiare dell’esenzione da ritenuta nello Stato della fonte prevista dall’Accordo CE-Svizzera, poiché la società svizzera non gode più del regime holding e risulta assoggettata al regime ordinario di imposizione. Rimane comunque necessario verificare la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti convenzionali e l’assenza di profili di abuso.

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