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Interpello

Risposta n. 54 del 13/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene di non dover emettere fatture elettroniche né per i compensi corrisposti dall’A.S.L. né per quelli percepiti dai pazienti e comunicati al Sistema Tessera Sanitaria, e di non dover effettuare adempimenti aggiuntivi per tali compensi o per spese documentate da fatture d’acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019.

Medici di base: modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione e fatturazione

Il quesito

Un medico di medicina generale convenzionato con l’A.S.L. chiede se, per le prestazioni rese, sia ancora valido il regime che esclude l’obbligo di fattura elettronica e se sia venuto meno l’obbligo di invio dei dati previsto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, per le prestazioni per le quali non sussisteva in origine obbligo di fattura e che, ai sensi del D.M. 31 ottobre 1974, sono documentate dal foglio di liquidazione dei corrispettivi, non si applica l’obbligo di fattura elettronica. Conferma anche che l’abrogazione dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha eliminato l’invio dei dati delle fatture a decorrere dal 1° gennaio 2019, con la precisazione che restano da inviare le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019, mentre non vanno inviate le fatture legittimamente ricevute e registrate dal 1° gennaio 2019 anche se riferite al 2018.

Medici di base e assolvimento degli obblighi di certificazione

L’interpello riguarda un medico di medicina generale convenzionato con l’A.S.L., quindi un professionista che svolge attività di lavoro autonomo nell’ambito della medicina di base. Il tema è se, alla luce della disciplina sulla fatturazione elettronica e degli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture, restino applicabili le regole speciali già riconosciute per le prestazioni rese dai medici convenzionati.

Fattispecie e contesto normativo

L’istante richiama il decreto ministeriale 31 ottobre 1974, secondo cui per le prestazioni medico-sanitarie svolte dai medici nei confronti dei vari enti la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi. Su questo sfondo chiede chiarimenti alla luce delle modifiche intervenute dal 2018 in avanti in materia di fatturazione elettronica e di trasmissione dei dati delle fatture.

Quesito del contribuente

Il contribuente domanda, in sintesi, se per le prestazioni rese:

  • continui a valere la risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015, con conseguente assenza dell’obbligo di fattura elettronica;
  • sia cessato l’obbligo di invio dei dati previsto dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante ritiene corretto:

  • non emettere fatture elettroniche né per i compensi ricevuti dall’A.S.L. né per quelli percepiti direttamente dai pazienti e comunicati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • non effettuare alcun adempimento aggiuntivo né per i dati relativi ai compensi ricevuti dalle A.S.L. né per eventuali spese documentate da fatture d’acquisto datate 2018 e ricevute all’inizio del 2019.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo della fatturazione elettronica introdotto e modificato da più interventi legislativi, in particolare:

  • legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 909 e seguenti;
  • decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 10 e seguenti;
  • legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, comma 3, che dal 1° gennaio 2019 prevede, in via generale, l’emissione esclusiva di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Vengono ricordate anche le principali eccezioni alla regola generale:

  • soggettive, per i contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario;
  • oggettive, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, come le prestazioni verso consumatori finali di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972;
  • miste, tra cui i soggetti che hanno esercitato l’opzione della legge n. 398/1991 e, per il solo periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, che non potevano emettere fatture elettroniche per le prestazioni i cui dati erano da trasmettere a tale sistema.

L’Agenzia richiama inoltre l’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2019, dell’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute previsto dall’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, nonché la disciplina transitoria che consentiva l’invio dei dati del terzo e quarto trimestre 2018, o del secondo semestre 2018, entro il 28 febbraio 2019.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che l’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica non ha modificato le regole sostanziali sull’obbligo di documentare le operazioni con fattura o con altri strumenti di certificazione previsti dal decreto IVA o da altre disposizioni. Di conseguenza, se in origine non esisteva un obbligo di fattura, tale obbligo non è sorto né con la legge n. 244/2007 né con la disciplina successiva sulla fatturazione elettronica.

Nel caso dei medici di base, la fattura non deve essere emessa quando trova applicazione l’articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974, che sostituisce la fattura con il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti. In questo senso l’Agenzia ritiene ancora attuale quanto affermato nella risoluzione n. 98/E del 2015.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia dà risposta positiva al quesito sub a), precisando che:

  • non vi è obbligo di emettere fattura elettronica per le prestazioni per le quali opera il meccanismo del foglio di liquidazione dei corrispettivi;
  • il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria è previsto per il solo periodo d’imposta 2019.

Quanto al quesito sub b), l’Agenzia condivide la tesi dell’istante, ma chiarisce che l’abrogazione dell’articolo 21 del D.L. n. 78/2010 comporta l’esonero dall’invio dei dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate dal 1° gennaio 2019, anche se riferite al 2018. Restano invece soggette all’invio le fatture emesse nel corso del 2018 e ricevute dal cessionario o committente nel 2019, anche quando inerenti a prestazioni i cui dati sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Conclusioni operative

Per il medico di medicina generale convenzionato con l’A.S.L. il documento conferma, in sostanza, che:

  • non si applica l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni per le quali la normativa speciale sostituisce la fattura con il foglio di liquidazione dei corrispettivi;
  • non sussiste più l’obbligo generalizzato di invio dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 21 del D.L. n. 78/2010 a partire dal 1° gennaio 2019;
  • occorre tuttavia distinguere tra fatture ricevute e registrate dal 2019 e fatture emesse nel 2018 ma ricevute nel 2019, poiché solo le prime sono escluse dall’adempimento.

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