Risposta n. 53 del 13/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeALFA sostiene che la scissione ha finalità organizzative e non produce vantaggi fiscali indebiti, applicandosi la neutralità dell’art. 173 TUIR e l’imposta di registro fissa di 200 euro. Quanto al consolidato, ritiene che la scissione della consolidante e quella della consolidata rientrino nelle ipotesi dell’art. 11 del D.M. 9 giugno 2004, con continuità della tassazione di gruppo senza interpello probatorio.
Scissione parziale proporzionale di ALFA e BETA con costituzione di ZETA e effetti sul consolidato fiscale
Il quesito
L’istante chiede se la scissione parziale proporzionale di ALFA, inserita in un più ampio progetto che comprende anche la scissione di BETA a favore della neocostituita ZETA, sia non abusiva ai fini IRES, IRAP e registro; inoltre, con interpello ordinario, chiede se tali operazioni interrompano o meno il consolidato fiscale nazionale senza interpello probatorio.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la scissione di ALFA non realizzi abuso del diritto né ai fini IRES/IRAP né ai fini dell’imposta di registro, perché è un’operazione fisiologica di riorganizzazione e non preordinata a successivi atti realizzativi; conferma inoltre l’imposta fissa di 200 euro. Sul consolidato, afferma che la scissione di ALFA e quella di BETA rientrano nelle ipotesi dell’art. 11 del Decreto attuativo e consentono la continuità del consolidato senza interpello probatorio.
Scissione di ALFA per la riorganizzazione del Gruppo e continuità del consolidato
L’interpello riguarda una complessa operazione di riorganizzazione di un gruppo societario, articolata in una scissione parziale proporzionale della holding ALFA e in una parallela scissione della controllata BETA, entrambe a favore di una nuova beneficiaria, ZETA. L’operazione è finalizzata a separare il ramo agricolo da quello immobiliare, mediante la creazione di una subholding dedicata al solo ramo agricolo.
Fattispecie rappresentata
ALFA è una holding di partecipazioni operativa in più settori, tra cui abbigliamento, immobiliare e agricolo. La riorganizzazione del gruppo era già stata avviata con precedenti operazioni straordinarie, alcune delle quali avevano già ottenuto parere favorevole. In particolare, il ramo immobiliare era stato già separato mediante scissione parziale proporzionale a favore della controllata BETA.
Con l’operazione oggetto dell’interpello, ALFA intende completare la frammentazione dell’attività del gruppo, separando il ramo agricolo e costituendo una subholding dedicata. Il progetto prevede due scissioni inscindibilmente collegate e formalizzate in un unico progetto di scissione:
- la scissione di ALFA, che trasferisce a ZETA partecipazioni in GAMMA, DELTA ed EPSILON;
- la scissione di BETA, che trasferisce a ZETA le partecipazioni detenute in DELTA ed EPSILON.
Per effetto delle scissioni, ZETA diventerebbe la subholding del ramo agricolo, composto da GAMMA, DELTA, EPSILON e ETA, quest’ultima interamente partecipata da DELTA ed EPSILON. ALFA resterebbe subholding del ramo immobiliare.
Quesito antiabuso: imposte dirette, IRAP e imposta di registro
L’istanza antiabuso riguarda solo la scissione di ALFA. Il contribuente chiede se l’operazione sia priva di sostanza economica e rivolta essenzialmente a conseguire vantaggi fiscali indebiti, con riferimento a IRES, IRAP e imposta di registro.
Soluzione interpretativa del contribuente
ALFA afferma che la scissione è una mera operazione riorganizzativa, motivata da esigenze organizzative e gestionali, e non è preordinata a successivi atti realizzativi né in capo alla scissa, né alla beneficiaria, né ai soci. Sostiene che gli asset trasferiti restano nel perimetro dell’impresa e non confluiscono in contenitori societari destinati a successive cessioni o assegnazioni ai soci.
Secondo l’istante, la scissione avrebbe sostanza economica perché consente, tra le alternative giuridiche disponibili, la riallocazione del ramo agricolo in una subholding dedicata. La società esclude che cessione o conferimento di partecipazioni siano alternative equivalenti, poiché la cessione richiederebbe un rilevante esborso finanziario e il conferimento introdurrebbe una connotazione realizzativa incompatibile con l’obiettivo riorganizzativo.
Sul piano fiscale, ALFA evidenzia che la neutralità dell’operazione non consentirebbe benefici indebiti, anche considerando che:
- la società ha esercitato l’opzione per il consolidato fiscale nazionale;
- non vi sono eccedenze di ROL o interessi passivi indeducibili;
- esiste solo un’eccedenza ACE;
- non vi sono altre posizioni fiscali soggettive trasferibili;
- sono presenti alcune riserve in sospensione d’imposta;
- la società non è “non operativa” né in perdita sistematica.
Quanto al registro, ALFA ritiene non configurabile alcuna elusività, poiché anche cessione o conferimento di partecipazioni sarebbero comunque soggetti a imposta fissa di 200 euro. Richiama inoltre le modifiche all’art. 20 del TUR introdotte dalla legge di bilancio 2018.
Parere dell’Agenzia: abuso del diritto e neutralità della scissione
L’Agenzia delle Entrate esclude che la scissione parziale proporzionale di ALFA integri una fattispecie abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000. Richiama, in via preliminare, la necessità che l’istanza indichi puntualmente il settore impositivo e le norme potenzialmente contestabili, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.
Nel merito, l’Agenzia osserva che la scissione comporta il trasferimento alla nuova subholding del ramo agricolo, rappresentato da partecipazioni in GAMMA, DELTA ed EPSILON. Ricorda che la scissione è, in linea generale, fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 173 del TUIR e che il patrimonio trasferito resta nel regime ordinario d’impresa, con tassazione differita dei plusvalori fino alla loro eventuale fuoriuscita dal perimetro imprenditoriale.
In base agli elementi forniti, l’operazione non appare preordinata a successivi atti realizzativi né finalizzata alla creazione di soggetti destinati alla liquidazione o privi di effettiva attività d’impresa. Per questo motivo, la scissione non configura un vantaggio fiscale indebito e non contrasta con la ratio dell’art. 173 TUIR né con altri principi dell’ordinamento tributario.
L’Agenzia precisa inoltre che, ai fini fiscali, il patrimonio netto della beneficiaria deve rispecchiare la natura di capitale o di riserve di utili presenti nelle società scisse, in applicazione dell’art. 173, comma 9, del TUIR, che rinvia all’art. 172, commi 5 e 6. Resta invece fuori dall’esame antiabuso la corretta quantificazione delle poste contabili, che rimane soggetta ai poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Imposta di registro
Anche sotto il profilo dell’imposta di registro, l’Agenzia esclude un vantaggio fiscale indebito. Rileva che la scissione non è preordinata a successivi atti realizzativi e conferma che le operazioni di scissione societaria sono soggette a registrazione con imposta fissa di 200 euro, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al TUR di cui al d.P.R. n. 131/1986.
Quesito ordinario: effetti sul consolidato fiscale nazionale
Con la seconda istanza, il contribuente chiede se le operazioni di scissione di ALFA e di BETA, a favore della nuova ZETA, possano essere considerate tra quelle che non interrompono il consolidato fiscale nazionale, ai sensi degli artt. 11, commi 4 e 6, e 13 del D.M. 9 giugno 2004, senza necessità di interpello probatorio per la consolidante, la beneficiaria e le consolidate interessate.
ALFA rappresenta che è consolidante, mentre GAMMA e BETA, insieme ad altre società, sono consolidate. La tesi del contribuente è che:
- la scissione parziale della consolidante ALFA rientra nell’art. 11, comma 6, del D.M. 9 giugno 2004;
- la scissione di BETA e la posizione di ZETA rientrano nell’art. 11, comma 4, del medesimo decreto;
- GAMMA non è interessata da alcuna operazione straordinaria e quindi non dovrebbe subire effetti sul consolidato.
Parere dell’Agenzia sul consolidato fiscale
L’Agenzia premette che il D.M. 9 giugno 2004 è stato sostituito dal D.M. 1° marzo 2018, adottato in seguito alle modifiche normative del 2016; tuttavia, le disposizioni rilevanti risultano sostanzialmente confermative della disciplina previgente.
Ricorda che l’art. 13, comma 2, del decreto attuativo subordina la continuazione della tassazione di gruppo, nei casi non espressamente esclusi, alla risposta favorevole a un interpello probatorio. Tuttavia, l’art. 11 disciplina alcune ipotesi di operazioni straordinarie che non interrompono il consolidato.
In particolare:
- l’art. 11, comma 4, stabilisce che la scissione totale o parziale della consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti dell’opzione per la tassazione di gruppo; le beneficiarie si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per il periodo residuo della scissa;
- l’art. 11, comma 6, dispone che la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti dell’opzione alla tassazione di gruppo, purché restino integri i requisiti dell’art. 117, comma 1, del TUIR.
Applicando tali regole, l’Agenzia conclude che:
- la scissione parziale e proporzionale di ALFA rientra nell’art. 11, comma 6, perché ALFA mantiene il medesimo controllo sulle società del consolidato;
- la scissione parziale e proporzionale di BETA rientra nell’art. 11, comma 4, perché avviene a favore di una società neocostituita controllata integralmente da ALFA e non modifica la compagine sociale;
- ZETA, quale beneficiaria costituita per effetto della scissione, partecipa alla tassazione di gruppo come consolidata per il periodo residuo della scissa;
- GAMMA non subisce effetti diretti, continuando a partecipare al consolidato di ALFA senza soluzione di continuità, sebbene il controllo di ALFA su GAMMA diventi indiretto tramite ZETA.
Conclusioni operative
L’Agenzia conferma quindi che:
- la scissione di ALFA non è abusiva ai fini IRES, IRAP e registro;
- l’imposta di registro si applica in misura fissa di 200 euro;
- le scissioni di ALFA e BETA non interrompono il consolidato fiscale nazionale;
- non è necessario presentare un interpello probatorio per la continuazione della tassazione di gruppo.
Il parere è reso sulla base degli elementi e documenti forniti dall’istante, assunti come veritieri e nei limiti della concreta attuazione dell’operazione.
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