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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34901/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico e allo spaccio di stupefacenti e per partecipazione a associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorrente censurava: 1) la mancata retrodatazione della misura cautelare in considerazione di una precedente custodia (procedimento 'Scacco della Regina') e della presunta connessione dei fatti; 2) la carenza e manifesta illogicita della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo; 3) l'assenza delle esigenze cautelari, con particolare rilievo alla circostanza che l'arresto del 13/11/2019 avrebbe interrotto l'operativita del sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della retrodatazione la Corte ha ritenuto che le due misure erano emesse in procedimenti distinti e che la seconda ordinanza si fondava su un compendio probatorio complesso (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, informative) la cui portata era emersa solo con la lettura complessiva successiva alla prima ordinanza, quindi mancava il requisito della desumibilita dagli atti al momento della prima misura. Quanto ai gravi indizi, la Corte ha rigettato le censure per difetto di specificita: il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica di mancanza o manifesta illogicita della motivazione, non a una diversa valutazione delle risultanze; il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'apprezzamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni di collaboratori. Sulle esigenze cautelari la Corte ha richiamato la 'doppia presunzione' dell'art. 275, comma 3 c.p.p. (per i reati previsti dall'art. 74 DPR 309/90) e ha ritenuto che non fossero stati prodotti elementi idonei a vincerla; ha quindi confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione dedotto dalla pluralita dei contatti, dall'entita delle condotte e dalla durata temporale dell'attivita criminosa. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilita del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'adozione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare da parte del Tribunale; qui utilizzata per inquadrare il provvedimento impugnato.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che punisce le condotte relative al traffico illecito di stupefacenti; la sua contestazione attiva la presunzione rafforzata prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. in tema di esigenze cautelari.

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi giurisprudenziali sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare; distingue ipotesi in cui la retrodatazione opera automaticamente o solo se gli elementi erano desumibili dagli atti.

  • art. 12 lett. b) cod. proc. pen.

    Citato rispetto alla possibile connessione tra procedimenti; la Corte valuta la connessione qualificata ai fini della retrodatazione.

  • art. 657, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla giurisprudenza costituzionale e alla questione della computabilita della custodia cautelare ai fini della determinazione della pena; menzionato dal ricorrente nella doglianza sulla retrodatazione.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (e dell'adeguatezza della custodia in carcere) per specifici reati, tra cui quelli di cui all'art. 74 DPR 309/90; la Corte ha ritenuto che non siano stati prodotti elementi idonei a vincere tale presunzione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento al concetto di 'gravi indizi di colpevolezza'; la Cassazione precisa i limiti dell'impugnazione in sede di legittimita sul punto, richiedendo specificita delle censure e rilevando che la valutazione probatoria resta rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicita.

  • art. 291, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato nella cornice giurisprudenziale per spiegare i limiti della retrodatazione quando la seconda misura è disposta da ufficio giudiziario diverso; rilevante per individuare i casi in cui la retrodatazione non può operare.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui la Corte ordina di attenersi per gli adempimenti successivi alla sentenza (trasmissione atti per eventuali annotazioni amministrative).

Massime di principio

  • La retrodatazione della custodia cautelare opera solo se, al momento della prima ordinanza, gli elementi costitutivi della seconda misura erano effettivamente desumibili dagli atti nella loro portata probatoria; la mera presenza di elementi non significa automaticamente che ne fosse stata riconosciuta o compresa la rilevanza.
  • Quando le misure sono adottate in procedimenti diversi, la retrodatazione è ammessa solo in presenza di elementi chiaramente desumibili dagli atti e se la separazione dei procedimenti è riconducibile a una scelta indebita dell'autorità inquirente; altrimenti va esclusa.
  • In Cassazione le censure sulla sussistenza dei gravi indizi sono ammesse solo se mirano a dimostrare mancanza o manifesta illogicita della motivazione; non è consentito chiedere una rivalutazione ex novo delle prove che il giudice di merito ha gia valutato.
  • Le intercettazioni e il linguaggio criptico sono questione di fatto e la loro interpretazione spetta al giudice di merito; in sede di legittimita è sindacabile solo in caso di manifesta illogicita o illogica ricostruzione.
  • Nel caso di reati previsti dall'art. 74 DPR 309/90 opera la presunzione rafforzata (art. 275, comma 3 c.p.p.) circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; chi contesta la misura deve fornire elementi specifici e concreti per superare tale presunzione (es. prova della rescissione dei legami con l'organizzazione).
  • Per impugnare efficacemente un'ordinanza cautelare occorre formulare censure specifiche e rapportate ai punti di fatto e di diritto trattati nel provvedimento impugnato, indicando punti di manifesta illogicita o vizio di diritto, pena l'inammissibilita o il rigetto del ricorso.

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