Cassazione Penale, Ordinanza n. 25925/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi mantenuto ferma la condanna per furto aggravato già confermata in appello, senza incidere sull'affermazione di responsabilità, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vasto, aveva confermato la condanna per furto aggravato ma aveva rideterminato la pena. L'unico motivo dedotto ha riguardato la validità della querela, sostenendone l'invalidità; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché, secondo l'orientamento consolidato richiamato nella decisione impugnata, la querela può essere validamente presentata anche da chi abbia un potere di fatto sulla cosa.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Il riferimento al furto aggravato presuppone la contestazione di un fatto rientrante nella fattispecie di furto con circostanze aggravanti, la cui condanna è stata confermata.
art. 336 c.p.p.
La decisione richiama implicitamente la querela come atto legittimante l'esercizio dell'azione penale nei reati perseguibili a querela, ritenendo valida la presentazione anche da parte di chi abbia un potere di fatto sulla cosa.
Massime di principio
- La querela è validamente proposta non solo dal titolare formale del bene, ma anche da chi eserciti un potere di fatto sulla cosa, purché sia portatore dell'interesse protetto dalla norma.
- Nel giudizio di cassazione, un motivo che si ponga in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non prospetti argomenti idonei a superarlo può essere dichiarato manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la conferma della decisione impugnata sul punto sostanziale, oltre alla condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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