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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32357/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art.448, comma 2-bis c.p.p.) per omissione dell'avviso previsto dall'art.545-bis c.p.p. a seguito della riforma Cartabia: il ricorrente contesta che, essendo l'udienza tenutasi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022), il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto informarlo della possibilità di convertire la pena pattuita nelle sanzioni sostitutive di cui all'art.53 L.689/81 (ora estese fino a 4 anni e con nuova forma di lavoro di pubblica utilità), così da potersi avvalere delle misure sostitutive; inoltre sostiene che la continuazione con precedente condanna e la durata complessiva non avrebbero dovuto ostacolare l'avviso e che la condizione di "disturbo da sostanze" avrebbe reso indicata la misura rieducativa del lavoro di pubblica utilità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'obbligo informativo previsto dall'art.545-bis, comma 1 c.p.p. si applica al giudizio ordinario e non al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (art.444 e ss. c.p.p.), il quale è disciplinato da regole autonome che già prevedono strumenti di informazione e la possibilità per le parti di concordare misure sostitutive. La Corte ha sottolineato che: l'art.447 c.p.p. contiene già avvisi informativi preliminari; l'art.448 c.p.p. (comma 1-bis) prevede espressamente che l'accordo possa riguardare una pena sostitutiva e rimanda al comma 2 dell'art.545-bis per i controlli giudiziali; non v'è obbligo di applicare l'art.545-bis comma 1 nel patteggiamento. Sostanzialmente il giudice avrebbe comunque potuto ricevere una proposta o una revoca del consenso alla luce della nuova disciplina e il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio concreto (pena pattuita: 10 mesi + multa; vincolo di continuazione con precedente condanna). In conclusione il ricorso è infondato e rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.448 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); costituisce il quadro normativo del procedimento di applicazione della pena e rimanda a specifici poteri e controlli del giudice quando l'accordo riguarda anche misure sostitutive

  • art.545-bis c.p.p.

    "lettura del dispositivo"; "sentito il PM"

    La Corte interpreta la norma come riferita al giudizio ordinario (obbligo del giudice di dare avviso alle parti dopo la lettura del dispositivo) e non applicabile automaticamente al procedimento di patteggiamento, dato il diverso ambito e la diversa scansione procedurale

  • art.53 L.689/81

    Prevede le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la riforma ha ampliato il campo di applicazione (fino a quattro anni) e ha introdotto misure come il lavoro di pubblica utilità, ma l'accesso a tali misure nel patteggiamento è rimesso alla disponibilità delle parti e al controllo di ammissibilità del giudice

  • D.Lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)

    Ha introdotto modifiche rilevanti (es. art.31, art.71, art.25) estendendo le possibilità di sostituzione delle pene e introducendo l'art.545-bis; la Corte però osserva che gli obblighi informativi derivanti dalla riforma non si riversano automaticamente sul procedimento di patteggiamento nella forma prevista per il giudizio ordinario

  • art.447 c.p.p.

    "nel decreto di fissazione della udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa"

    Il decreto di fissazione dell'udienza per il patteggiamento contiene già un avviso informativo che implicitamente rende note alcune opzioni riparative e la possibilità di accesso a misure alternative, contribuendo alle garanzie informative nel procedimento su richiesta

  • art.448, comma 1-bis c.p.p.

    Prevede espressamente che l'accordo possa riguardare l'applicazione di una pena sostitutiva e impone al giudice di esercitare i poteri officiosi di cui all'art.545-bis comma 2 per verificare ammissibilità e determinare obblighi e prescrizioni, mostrando l'autonomia del procedimento di patteggiamento rispetto al giudizio ordinario

  • art.545-bis, comma 2 c.p.p.

    Quando le parti concordano una misura sostitutiva, il giudice è chiamato a svolgere controlli officiosi di ammissibilità e a determinare obblighi e prescrizioni relativi alla misura sostitutiva

  • art.133 c.p.

    Richiamato per distinguere la discrezionalità del giudice nel giudizio ordinario nella determinazione della pena dai parametri edittali scelti dalle parti nel patteggiamento

Massime di principio

  • L'obbligo informativo previsto dall'art.545-bis, comma 1 c.p.p. si applica prevalentemente al giudizio ordinario e non automaticamente al procedimento di patteggiamento; il patteggiamento è disciplinato da regole autonome che prevedono specifiche garanzie informative
  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta (art.444 e ss. c.p.p.) la possibilità di ottenere una sanzione sostitutiva è principalmente rimessa alla disponibilità delle parti: devono essere loro a proporla o a modificare/revocare il consenso alla luce di novità legislative
  • Se le parti concordano una pena sostitutiva, il giudice ha il dovere di verificare l'ammissibilità e di determinare obblighi e prescrizioni (art.545-bis comma 2); l'assenza di un avviso formale ex comma 1 non implica automaticamente pregiudizio se il procedimento offre altre garanzie e possibilità di scelta
  • Una normativa sopravvenuta più favorevole può giustificare la revoca o la modifica del consenso al patteggiamento prima della pronuncia della sentenza: il consenso non è irrevocabile se sopravvengono disposizioni più favorevoli
  • La configurazione di cause oggettive (es. cumulo/continuazione con precedenti condanne o superamento dei limiti di pena) può comunque ostare all'applicazione di misure sostitutive: l'ammissibilità va valutata concretamente dal giudice
  • Nel valutare richieste di misure alternative per reati connessi a problemi di dipendenza da sostanze, è opportuno proporre e documentare specifici programmi di trattamento o misure riparative al fine di aumentare le chance di accoglimento da parte del giudice

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