Sentenza n. 728/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1430/2021, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di € 29.731,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1430/2021, divenuta irrevocabile e notificata quale titolo esecutivo il 26 novembre 2022. La sentenza aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento di € 29.731,00, oltre agli interessi nella misura e con la decorrenza previste dal d.lgs. n. 231/2002, compensando integralmente le spese del giudizio di cognizione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto anche il pagamento degli interessi dovuti. L’amministrazione si è costituita con comparsa meramente formale e non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che l’amministrazione era obbligata a dare integrale esecuzione alla decisione giurisdizionale passata in giudicato e che non aveva fornito prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, inclusi gli interessi nella misura stabilita dalla sentenza da eseguire. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. L’Azienda Sanitaria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 2.033,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, assegnando un termine e nominando, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR.
d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi spettanti sul credito devono essere corrisposti nella misura e secondo la decorrenza stabilite dal titolo giudiziale portato in esecuzione.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non dimostra di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di una somma di denaro, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di pagare le somme dovute, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti, e riconoscere gli interessi nella misura e secondo la decorrenza stabilite dal titolo esecutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare un Commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza della parte vittoriosa, in caso di ulteriore inerzia.
- Il compenso del Commissario ad acta e le spese del giudizio di ottemperanza possono essere posti a carico dell’amministrazione che non ha dato esecuzione al giudicato.
Come è indicizzato
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