Ordinanza n. 2205/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di un settore SUAP, archiviazione della SCIA, riscontro a un’istanza di accesso e ulteriori atti presupposti
Esito
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza dirigenziale del SUAP del Comune di Siracusa, la nota di archiviazione della SCIA, il riscontro a un’istanza di accesso, alcuni verbali e una precedente ordinanza SUAP. Il TAR ha rilevato d’ufficio un vizio nella notificazione del ricorso: l’atto introduttivo era stato notificato a un indirizzo PEC del Comune presente nel registro IPA, ma non censito nel pubblico registro degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, mentre il Comune risultava dotato di un diverso domicilio digitale registrato in tale registro. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notificazione del ricorso. Ha affermato che, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, la notificazione a mezzo PEC deve essere effettuata unicamente all’indirizzo risultante da tale registro; il domicilio digitale IPA può essere utilizzato validamente soltanto in assenza di registrazione dell’amministrazione nel registro ministeriale. Poiché il Comune intimato non si è costituito, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44 c.p.a., assegnando dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per notificare il ricorso presso un recapito fisico o digitale conforme alla legge e cinque giorni per depositare la ricevuta di perfezionamento della notifica. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 30 settembre 2026. Non è stata quindi ancora decisa la domanda di annullamento né quella cautelare.
Norme richiamate
art. 149-bis c.p.c.
In combinato disposto con l’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, individua il recapito digitale utilizzabile per la notificazione degli atti ai destinatari iscritti nei registri previsti dalla legge.
art. 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
La notificazione telematica deve essere indirizzata al recapito risultante dal registro pertinente; per le amministrazioni già registrate nel pubblico registro del Ministero della Giustizia non è sufficiente l’indirizzo presente nel registro IPA.
art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Il registro IPA può costituire il riferimento per la notificazione digitale all’amministrazione soltanto quando l’amministrazione interessata non risulti registrata nel registro degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di mancata comparizione della parte intimata, il giudice amministrativo deve disporre la rinnovazione delle notificazioni nulle, salvo che siano inesistenti, assegnando un termine perentorio.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
Prevede il pubblico registro degli indirizzi digitali delle pubbliche amministrazioni rilevante ai fini delle notificazioni.
sentenza Corte costituzionale 26 maggio - 9 luglio 2021, n. 148
È richiamata quale pronuncia all’origine della formulazione vigente dell’art. 44, comma 4, c.p.a. sull’obbligo di rinnovazione delle notifiche nulle in caso di mancata comparizione della parte intimata.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione è iscritta nel pubblico registro degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, la notificazione del ricorso amministrativo a mezzo PEC deve essere effettuata esclusivamente all’indirizzo risultante da tale registro; l’utilizzo di un diverso indirizzo tratto dal registro IPA determina la nullità della notificazione.
- L’indirizzo del registro IPA può essere utilizzato per la notificazione digitale a una pubblica amministrazione soltanto in assenza di una registrazione dell’amministrazione nel pubblico registro degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.
- La notificazione effettuata a un indirizzo PEC non conforme al registro applicabile è nulla, ma non inesistente, quando l’indirizzo appartenga comunque all’amministrazione destinataria; in caso di mancata costituzione della parte intimata, il giudice amministrativo deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
- La rinnovazione della notificazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 44 c.p.a. deve essere eseguita nel termine perentorio assegnato, con successivo deposito della prova del perfezionamento della notifica.
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