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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13829/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza passata in giudicato ex art. 2932 c.c. che aveva trasferito al convenuto la proprietà di un fabbricato, subordinando il trasferimento al pagamento del residuo prezzo entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza. L'attore ha sostenuto che tale condizione non si fosse avverata e ha chiesto dichiararsi la nullità e/o inefficacia del trasferimento, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al rimborso delle somme asseritamente spese per rifinire l'immobile e liberarlo da ipoteca. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto parzialmente la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'impugnazione principale e ha accolto in parte l'appello incidentale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure di appello; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., invocando la risoluzione del rapporto e lamentando il mancato pagamento del prezzo e l'ingiustificato godimento dell'immobile da parte della controparte; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla prova dei fatti posti a base della domanda riconvenzionale; 4) violazione dell'art. 1243 c.c. per avere la Corte d'appello compensato un credito ritenuto non certo, liquido ed esigibile; 5) censura sulle spese ex art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato e disatteso le questioni poste; ha affermato che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. era improprio perché mirava a una rivalutazione del merito e, comunque, non era dedotta una doppia conforme nei termini richiesti dall'art. 348-ter c.p.c.; ha considerato nuova e dunque non esaminabile la domanda di risoluzione; ha rilevato che il richiamo all'art. 2697 c.c. mirava solo a ottenere una diversa lettura delle prove; ha ritenuto infondata la doglianza sulla compensazione, perché il credito era stato liquidato e giudicato certo ed esigibile; ha qualificato il motivo sulle spese come un non motivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base del precedente trasferimento coattivo della proprietà del fabbricato in esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato le questioni dedotte e le aveva motivatamente disattese

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è stato ricondotto al solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per sollecitare una rivalutazione del merito

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di risoluzione del rapporto, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi non esaminabile

  • art. 1455 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la gravità dell'inadempimento, ma la censura è stata respinta come inammissibile e non decisiva

  • art. 2697 c.c.

    la dedotta violazione non sussiste quando il giudice ha valutato le prove e deciso sul merito; la censura non può tradursi in richiesta di diverso apprezzamento del materiale istruttorio

  • art. 1243 c.c.

    la compensazione giudiziale è ammissibile solo se il credito opposto è ritenuto certo, liquido ed esigibile o comunque di facile e pronta liquidazione; tale apprezzamento è di merito e non è sindacabile in cassazione se motivato

  • art. 92 c.p.c.

    la doglianza sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché meramente assertiva e priva di una reale critica della statuizione impugnata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato la domanda o il motivo di gravame e li abbia disattesi con motivazione espressa o implicitamente incompatibile con la tesi della parte.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione complessiva della vicenda.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; non è configurabile quando la doglianza mira soltanto a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La domanda o eccezione nuova proposta per la prima volta in appello non può essere esaminata dal giudice di secondo grado né, a maggior ragione, in sede di legittimità.
  • La compensazione giudiziale presuppone un credito almeno facilmente liquidabile; l'apprezzamento del requisito della liquidità è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico la statuizione sulle spese, senza confrontarsi con la ratio della decisione, è inammissibile come non motivo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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