Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18428/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 1.400 di multa per i reati a lui ascritti. Con un unico motivo ha dedotto la nullità della sentenza per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo in modo generale che il giudice debba sempre sorreggere il ragionamento logico-giuridico della decisione con argomentazioni adeguate a giustificare la condanna. La Corte ha rilevato che la censura era del tutto generica e apodittica, priva dell'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, e non conteneva un confronto puntuale con la motivazione della sentenza, risultando quindi un motivo non consentito in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non autosufficiente, perché non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata né indicava specificamente i vizi denunciati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente nel censurare la motivazione; la Corte ribadisce il principio per cui il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato; non sono ammissibili doglianze meramente assertive, generiche o apodittiche.
  • È causa di inammissibilità del ricorso la mancata indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata e dei rilievi critici a essa rivolti.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, così da delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare impugnazioni dilatorie.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali; la somma alla Cassa delle ammende può essere applicata quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.