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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13377/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava che il giudice del rinvio, chiamato a rideterminare il trattamento sanzionatorio dopo l'annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, avrebbe dovuto verificare anche la qualificazione giuridica del fatto (in particolare l'applicazione della nuova fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 introdotta dalla L. n. 79/2014) e, conseguentemente, la decorrenza di un termine di prescrizione autonomo favorevole. Inoltre censurava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la motivazione sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di cassazione precedente avesse annullato solo il trattamento sanzionatorio, confermando l'accertamento della responsabilità e l'inquadramento del fatto nell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; pertanto la statuizione sulla responsabilità era irrevocabile e il giudice del rinvio non poteva dichiarare estinta la causa per prescrizione. Confermata la decisione del giudice del rinvio che ha determinato la pena in 8 mesi di reclusione e euro 1.200 di multa, esclusa la recidiva e negata la sospensione condizionale per la negativa personalità e i precedenti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria per aver proposto ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie, nella versione introdotta dalla L. n. 79/2014, è stata considerata come autonoma e conforme all'inquadramento del "fatto-reato" confermato dalla Corte; è la norma sostanziale cui il fatto è stato ricondotto.

  • d.l. n. 36/2014 convertito nella L. n. 79/2014

    Ha introdotto la nuova disciplina/forma autonoma dell'art. 73 comma 5, più favorevole, ma la sua applicabilità non può essere usata per dichiarare estinto il reato quando la responsabilità è divenuta irrevocabile per annullamento parziale su altri punti.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di favore e all'interpretazione della legge penale più mite, ma la Corte ha ritenuto che tale principio non prevalga quando la responsabilità è divenuta irrevocabile.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione; il ricorrente sosteneva che la riqualificazione avrebbe inciso sui termini prescrizionali, ma la Corte ha escluso che ciò potesse portare all'estinzione del reato dopo annullamento parziale limitato al trattamento sanzionatorio.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Principio del formarsi progressivo del giudicato: la sentenza ha autorità di cosa giudicata nelle parti non annullate; se la cassazione annulla solo su determinate questioni, le restanti statuizioni diventano irrevocabili e impediscono la dichiarazione di estinzione del reato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che, dopo annullamento parziale che non investe l'accertamento del fatto e della responsabilità, il relativo "procedimento" in quel punto non esiste più e l'accertamento diviene irrevocabile.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: applicati dal giudice del rinvio per rideterminare la pena tenendo conto della personalità del reo e dei precedenti.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulla concedibilità del beneficio basata su elementi ritenuti prevalenti (negativa personalità e precedenti).

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa nella censura; la Corte ha ritenuto non viziata la motivazione del giudice di merito che ha escluso il beneficio in base a valutazioni prevalenti.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla parzialmente una sentenza limitandosi al trattamento sanzionatorio e rigetta i motivi sull'accertamento della responsabilità, l'affermazione della responsabilità e l'inquadramento del fatto diventano irrevocabili: il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
  • L'applicazione di una norma successiva più favorevole non implica automaticamente un nuovo termine prescrizionale o l'estinzione del reato quando la responsabilità è stata confermata e resa irrevocabile da una decisione di cassazione.
  • Il giudice del rinvio, chiamato a rideterminare la pena, deve rivalutare gli elementi pertinenti al trattamento sanzionatorio (es. recidiva) ma non può riesaminare questioni di responsabilità già confermate dalla cassazione.
  • Nelle valutazioni sulla concessione della sospensione condizionale della pena il giudice non è obbligato a prendere in esame e motivare ogni singolo elemento dell'art. 133 c.p.; è sufficiente indicare gli elementi ritenuti prevalenti che ostano al beneficio.
  • Il principio del "formarsi progressivo del giudicato" non consente di aggirare l'irrevocabilità delle parti non annullate: la parte residua della sentenza mantiene autorità di cosa giudicata e protegge da sopravvenienze che contraddicano l'accertamento già definitivo.

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