Sentenza del 06/04/2016 n. 468 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRES -avviso di accertamento - studi di settore - presunzioni semplici - sono tali -scostamento reddito dichiarato rispetto agli standard - gravità, precisione econcordanza - non consegue - contraddittorio con il contribuente - ènecessario. Ilcontraddittorio con il contribuente non solo garantisce la legittimitàdell'accertamento tributario svolto tramite l'applicazione di studi di settore,in quanto formati con indizi desunti da elaborazioni statistiche prive dicapacità probatoria giuridicamente rilevante, ma determina la gravità, laprecisione e la concordanza di dette presunzioni semplici, non comprovate exlege sulla base del mero scostamento del reddito dichiarato rispetto aglistandard in sè considerati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non contiene il dispositivo né indica l'esito concreto del giudizio. Dalla motivazione riportata emerge soltanto che il contraddittorio con il contribuente è necessario e che, in assenza di ulteriori elementi, il mero scostamento dagli studi di settore non consente di ritenere automaticamente provata la maggiore capacità contributiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ai fini IRES fondato sugli studi di settore. Il principio enunciato è che il mero scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli standard statistici non basta, da solo, a fondare l'accertamento. Gli studi di settore forniscono presunzioni semplici, prive di autonoma capacità probatoria giuridicamente rilevante, che devono essere valutate nel contraddittorio con il contribuente.
Norme richiamate
Norme sugli studi di settore e sulle presunzioni semplici
Il mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard non è sufficiente, di per sé, a fondare l'accertamento.
Gli studi di settore costituiscono elementi presuntivi che devono essere integrati da ulteriori circostanze e valutati attraverso il contraddittorio con il contribuente, affinché possano assumere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- Un accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore non è automaticamente legittimo né sufficiente a provare un maggior reddito.
- L'amministrazione finanziaria deve instaurare un contraddittorio effettivo con il contribuente, consentendogli di spiegare le ragioni dello scostamento e di fornire elementi contrari.
- Le giustificazioni fornite dal contribuente devono essere esaminate concretamente e l'eventuale accertamento deve indicare perché siano state ritenute non convincenti.
- Gli studi di settore hanno natura presuntiva e statistica: per sostenere validamente la pretesa tributaria devono essere considerati insieme ad altri elementi riferiti alla situazione concreta del contribuente.
- Poiché il testo non contiene il dispositivo della sentenza, non è possibile determinare con certezza l'esito processuale effettivo; l'indicazione del ricorrente come vincitore deriva esclusivamente dal principio favorevole al contribuente riportato nel testo.
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