Sentenza del 25/01/2021 n. 142 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Atto di appello - mera riproposizione delle censure di primo grado - omessa indicazione dell'ingiustizia della decisione impugnata - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti minimi di specificità: mancata indicazione concreta delle ragioni dell'ingiustizia della decisione impugnata e assenza di un collegamento tra le censure proposte e la motivazione della sentenza di primo grado. Conseguenza pratica: il gravame non è stato esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'atto di appello si è limitato a riproporre le censure già svolte in primo grado senza indicare in modo preciso e specifico le ragioni per le quali la decisione impugnata sarebbe ingiusta; è stata anche limitata alla mera indicazione del fondamento o alla semplice citazione di articoli di legge/regolamento, senza collegare le censure alla motivazione della pronuncia impugnata.
Norme richiamate
regole processuali sull'atto di impugnazione (appello)
La norma è applicata nel senso che l'atto di appello deve contenere una precisa esposizione delle ragioni della lamentata ingiustizia e deve permettere il confronto con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle domande o la semplice evocazione di articoli di legge è insufficiente e determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- L'atto di appello deve indicare, oltre alle statuizioni impugnate, le concrete ragioni dell'ingiustizia della decisione: non è sufficiente ripetere le stesse censure già svolte in primo grado.
- La semplice citazione di norme o il richiamo al fondamento basilare della domanda non sostituiscono l'obbligo di motivare specificamente il gravame; l'appello privo di specificità è inammissibile.
- Le ragioni dell'appello devono essere esposte con sufficiente grado di specificità e, dove possibile, correlate ai punti della motivazione della sentenza impugnata per consentire il corretto esercizio del contraddittorio e il controllo di legittimità.
- Per evitare l'inammissibilità, l'appellante dovrebbe: (a) indicare chiaramente quali parti della decisione si impugnano; (b) spiegare perché tali parti sono ingiuste; (c) collegare le proprie censure alla motivazione della sentenza impugnata; (d) evitare riproposizioni generiche o meri richiami normativi.
- Il difetto in fase di motivazione dell'appello è un vizio formale che impedisce l'esame di merito e fa soccombere l'appellante sul piano processuale.
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