Sentenza n. 11646/2026 - Roma, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. relativamente alla richiesta di convocazione del Signor Safiullah Hamid e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del Signor Safiullah Hamid e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento e di lavorazione della domanda di visto per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 31 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione per il deposito della domanda di visto per motivi di studio e sulla successiva lavorazione e conclusione del relativo procedimento. Ha chiesto, in particolare, che fosse ordinato all'amministrazione di fissare l'appuntamento e di lavorare e concludere la procedura. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha dimostrato di avere fissato l'appuntamento; la domanda di visto è stata depositata soltanto in occasione dell'appuntamento concesso nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda relativa alla fissazione dell'appuntamento, poiché l'amministrazione aveva provveduto nelle more del giudizio. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento di istruttoria e decisione sulla domanda di visto, poiché, al momento del deposito del ricorso, la domanda non era ancora stata presentata e, pertanto, non era ancora decorso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, requisito richiesto dall'art. 31, comma 1, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, c.p.a.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge
L'azione avverso il silenzio è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento; tale presupposto mancava perché la domanda di visto non era stata ancora depositata al momento della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio dell'amministrazione è ammissibile solo quando sia decorso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, salvo gli altri casi espressamente previsti dalla legge.
- Se, nelle more del giudizio sul silenzio, l'amministrazione adotta l'atto o compie l'attività richiesta, la domanda perde l'interesse attuale e deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Non è ammissibile l'azione avverso il silenzio relativa alla conclusione di un procedimento quando, al momento della proposizione del ricorso, l'istanza procedimentale non era stata ancora presentata e il termine per provvedere non poteva quindi essere iniziato a decorrere.
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