Cassazione Penale, Sentenza n. 25968/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che li aveva dichiarati colpevoli per una serie di reati connessi alla gestione illecita di centri di raccolta scommesse (associazione semplice, esercizio abusivo di gioco e scommesse, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio ecc.). I motivi di ricorso in Cassazione lamentavano: violazione della segretezza della camera di consiglio (art.125 c.p.p.), carenza/novazione della motivazione di appello (art.546 lett. e) c.p.p.), vizi di travisamento e insufficienza della motivazione circa l'esistenza del pactum sceleris e del dolo specifico per l'associazione (capo A), violazioni del diritto UE e del regime fiscale e contrattuale in tema di scommesse online (richiamo al TFUE), ne bis in idem per precedenti sentenze, errori sul calcolo della prescrizione, omissione di valutazione di dichiarazioni del collaboratore Gennaro e difetto di prova sull'intestazione fittizia delle quote (capo C), e carenza motivazionale circa la ricorrenza della aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/1991 (agevolazione mafiosa) per mancanza di dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi parzialmente fondati e, in parte, infondati. Ha rigettato i profili relativi alla violazione della segretezza della camera di consiglio e le censure generiche sul giudizio di merito (respingendo le censure che chiedevano rivalutazioni probatorie), confermando l'impianto probatorio della Corte d'appello su larga parte delle accuse. Tuttavia ha disposto: 1) annullamento senza rinvio, agli effetti penali, per i reati indicati nei capi I, J, K, L (dichiarati estinti per prescrizione) mentre ha rigettato i rilievi per gli effetti civili relativi a tali capi; 2) annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria della decisione nella parte relativa al capo C) nei confronti di Rocco Ripepi (mancata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore su titolarità delle quote) affinché il giudice di merito si pronunci nuovamente su quell'elemento; 3) annullamento con rinvio anche in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/1991 per entrambi i ricorrenti, perché la motivazione è generica e non prova il dolo specifico di favoreggiamento dell'associazione mafiosa. Nel resto la sentenza di merito è stata confermata e i ricorsi rigettati. La Cassazione ha inoltre fornito indicazioni sul calcolo della prescrizione (tenendo conto delle sospensioni per motivi di complessità e dei termini per la redazione delle motivazioni) e sui limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle prove.
Norme richiamate
art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152 conv. L. 12 luglio 1991, n.203
Circostanza aggravante per agevolazione di associazione di tipo mafioso: la Cassazione richiama che si tratta di una circostanza soggettiva che richiede dolo specifico (intento diretto di favorire l'associazione) e non si dimostra con la sola vicinanza o effetto favorevole; perciò serve motivazione puntuale
art. 125 cod. proc. pen.
Regola sulla segretezza della camera di consiglio: la Corte ricorda che la violazione della segretezza può rilevare per responsabilità disciplinare ma non produce automaticamente la nullità della sentenza
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come motivo collegato alla motivazione di appello; la Cassazione conferma i limiti di sindacato in merito alla rinnovazione della motivazione da parte del giudice di appello
art. 604 cod. proc. pen.
Norma sulle ipotesi tassative di annullamento della sentenza di primo grado: la Corte afferma che la mancanza della motivazione in appello non comporta necessariamente nullità e rinvio al primo giudice, potendo la Corte d'appello integrare o redigere la motivazione
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Censura di motivazione in Cassazione: la Corte ribadisce i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni probatorie e che il ricorso non può chiedere una rivalutazione del merito se non in presenza di vizi argomentativi
art. 4 e art. 4 comma 4-bis L. 13/12/1989 n.401
Disciplina dell'esercizio del gioco e delle scommesse; la Corte sottolinea che l'intermediazione e la raccolta diretta delle scommesse da parte di operatori italiani integra il reato, indipendentemente dal bookmaker estero
art. 12-quinquies D.L. n.306/1992 conv. L. n.356/1992
Norma riferita all'intestazione fittizia di quote societarie: rilevante nel capo C, la Cassazione ha annullato e rinviato perché mancata valutazione di dichiarazioni decisive sul reale titolare
artt. 81, 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato e i reati collegati: richiamati come riferimento normativo per le imputazioni aggregate
art. 391-bis cod. proc. pen.
Falso ideologico in dichiarazioni rese: citato come elemento considerato dalla Corte d'appello ai fini della valutazione del ruolo e della coscienza criminale di uno degli imputati; la Cassazione chiede però specifica valutazione
art. 649 cod. proc. pen.
Ne bis in idem: la Corte valuta la non sovrapponibilità integrale dei fatti tra precedente sentenza e contestazione in esame, ritenendo inammissibile il rilievo difensivo per il capo D
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Regole per il calcolo della prescrizione: la Corte spiega le date di consumazione e gli effetti delle sospensioni (custodia cautelare, complessità del processo) nel determinare la prescrizione di alcuni capi
art. 304 cod. proc. pen.
Sospensione dei termini di custodia cautelare per redazione motivazione o per complessità: la Corte ricorda che tale sospensione incide sui termini di prescrizione dell'intero processo
T.F.U.E. (artt. richiamati: 4, 49, 56)
Richiami al diritto dell'Unione europea relativi alla libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento: la difesa invocava talune pronunce europee per la liceità dell'operatività di bookmaker comunitari; la Corte ha affrontato ma non ha ritenuto decisivo il profilo per soprassedere su accertamenti di fatto
art. 118 cod. pen.
Principio secondo cui le circostanze attinenti ai motivi del reato (es. aggravanti soggettive) si valutano rispetto alla persona: la Cassazione richiama che l'art.7 (aggravante) deve essere valutata singolarmente per ciascun imputato
Massime di principio
- La violazione della segretezza della camera di consiglio non determina automaticamente la nullità della sentenza: può rilevare disciplinarmente ma non sempre incide sulla validità del provvedimento giudiziario.
- Il giudice di appello può integrare o redigere la motivazione mancante della sentenza di primo grado; la mancanza di motivazione non produce sempre l'obbligo di rinvio ex art.604 c.p.p.
- In Cassazione il sindacato sulla prova è limitato: non è ammessa una semplice rivalutazione del merito; sono rilevabili solo vizi di motivazione o travisamento palese e non opinabile delle prove.
- Per il riconoscimento dell'aggravante di agevolazione di associazione mafiosa (art.7 D.L. 152/1991) è necessario provare il dolo specifico (intento diretto di favorire l'associazione); la mera vicinanza o effetto agevolativo non è sufficiente.
- Le questioni di diritto UE (es. liceità dell'attività di bookmaker comunitario) possono incidere sulle imputazioni, ma la loro rilevanza concreta dipende dalle verifiche di fatto (modalità di raccolta, intermediazione, perfezionamento del contratto).
- L'esercizio di raccolta diretta/intermediazione di scommesse in Italia da parte di operatori italiani integra autonomamente la fattispecie penale prevista dalla normativa nazionale, a prescindere dalla qualifica del bookmaker estero.
- La prescrizione va calcolata con attenzione: vanno considerate le date di consumazione, la natura continuativa del reato, e le sospensioni dei termini (es. sospensione in caso di complessità o per redazione della motivazione) che possono prorogare i termini utili.
- Quando la Corte d'appello non valuta dichiarazioni o elementi indicati come decisivi dalla difesa (es. dichiarazioni di collaboratori), la Cassazione può annullare con rinvio per incompletezza motivazionale su quel punto specifico.
- Gli effetti penali e civili della prescrizione possono divergere: la prescrizione estingue il reato agli effetti penali ma non sempre preclude la valutazione di responsabilità o conseguenze sul piano civile.
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