Cassazione Penale, Sentenza n. 22044/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per utilizzo del "metodo mafioso"/art. 7 L. 203/1991 (ora art. 416-bis.1 c.p.) sostenendo, in sintesi: (a) vizi di motivazione e violazione di legge rispetto alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa (Salvatore Cembalo) e mancata verifica della reale sussistenza di modalità intimidatorie o vessatorie; (b) errata qualificazione della condotta come utilizzo del metodo mafioso, atteso che l'evocazione generica di "chi di dovere" non sarebbe di per sé idonea a integrare la fattispecie aggravata; (c) illegittimo rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e applicazione di pena al massimo edittale nonostante la presunta spontaneità dell'interruzione del fatto e la natura isolata dell'episodio; (d, dedotto solo da Nobile) mancata applicazione del vincolo di continuazione con una precedente condanna per associazione di tipo mafioso (art. 81 c.p.), essendo il fatto ritenuto funzionale all'operatività del clan e temporalmente e materialmente coincidente con l'area di azione del gruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i primi motivi generici quando ripropongono questioni di fatto già e logicamente motivate dalla corte territoriale, e ha ribadito che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto insindacabile in Cassazione salvo evidenti contraddizioni che qui non emergono. Sulle doglianze relative all'aggravante per utilizzo del metodo mafioso, la Cassazione ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito circa la capacità intimidatoria dell'evocazione del clan e la prossimità a circuiti delinquenziali, senza necessità di una precedente condanna per associazione. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato e quindi insindacabile. Quanto all'eccezione di continuazione, è stata confermata l'assenza del vincolo, richiamando il principio che non sempre sussiste continuazione tra reato associativo e reati fine non programmabili "ad origine". Sono state inoltre condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata nella riqualificazione del reato oggetto del procedimento di merito; utilizzata nella descrizione delle fattispecie contestate
art. 7 Legge n. 203/1991 (now art. 416-bis.1 c.p.)
Rilevata come la disposizione che sanziona l'utilizzo del "metodo mafioso"; la Corte conferma che l'evocazione della capacità intimidatoria del clan e la notorietà della vicinanza a circuiti delinquenziali possono integrare la circostanza aggravante anche senza una precedente condanna per associazione
art. 416-bis.1 cod. pen.
Corrispondente alla nozione normativa moderna del "metodo mafioso"; interpretata in senso sostanzialmente coerente con la giurisprudenza che ammette la prova della intimidazione anche tramite la mera evocazione della forza di un'associazione
art. 530, comma 2 c.p.p.
Richiamato nei motivi di impugnazione (censura di nullità/violazione di legge); la Corte osserva che le censure in fatto e la rilettura del merito non sono ammissibili in Cassazione se non sorrette da errori logici o contraddizioni evidenti
art. 192 c.p.p.
Richiamato in relazione alle questioni di valutazione delle dichiarazioni; la Corte ribadisce che le regole di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa non escludono che esse possano fondare la responsabilità, purché adeguatamente motivate dal giudice di merito
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte afferma che il giudice di merito ha discrezionalità nel riconoscimento e può negarle con motivazione congrua, e tale valutazione non è sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta
art. 133 cod. pen.
Riferimento alle regole di determinazione della pena; usato nel contesto della censura sulla quantificazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione dei reati; la Corte ricorda il principio giurisprudenziale secondo cui non sempre è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine non programmabili, e quindi la mancata applicazione della continuazione può essere legittima
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Richiamato in ordine alla richiesta di discussione orale; norma procedurale relativa alle modalità di discussione in Cassazione
art. 616 c.p.p.
Norma che regola la condanna alle spese e alle somme a favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti, applicata dalla Corte
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e la Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie salvo palese contraddittorietà o illogicità
- L'aggravante per utilizzo del "metodo mafioso" può essere ravvisata anche sulla base dell'evocazione della forza intimidatoria di un clan e della notorietà di collegamenti con circuiti delinquenziali, senza che sia necessaria una precedente condanna per associazione
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella larga discrezionalità del giudice di merito; se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica, la Cassazione non la sindaca
- Non sempre sussiste il vincolo di continuazione tra una precedente condanna per reato associativo e un reato successivo non programmabile "ad origine"; occorre verificare la programmazione e la funzione del fatto rispetto all'attività del sodalizio
- Ricorsi che ripropongono in cassazione valutazioni esclusivamente di fatto già argomentate dal giudice di merito rischiano di essere dichiarati generici e inammissibili
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