Cassazione Civile, Ordinanza n. 30729/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a tasse automobilistiche e tributi Tarsu. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva annullato la decisione di primo grado e rimesso la causa al primo giudice, ritenendo sussistente un vizio di costituzione del collegio per la partecipazione di un componente che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: (1) omessa pronuncia sulle spese di lite dei gradi di merito; (2) in via subordinata, omessa pronuncia su tutti gli ulteriori motivi di appello già riproposti, tra cui l'erroneo esame della documentazione sulla disdetta della locazione e sulla richiesta di sgravio della Tarsu, la decadenza del credito per mancata liquidazione e notifica nei termini, la prescrizione e il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia. Ha ritenuto erronea l'applicazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 da parte del giudice di appello, poiché la partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi non integra un vizio deducibile come causa di nullità della sentenza né giustifica la rimessione al primo giudice. Il primo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti.
art. 59 d.lgs. n. 546/1992
non può essere applicato per disporre la rimessione al primo giudice quando il dedotto vizio riguarda la mancata astensione di un componente del collegio.
art. 354 c.p.c.
non è richiamabile per sanare o trattare come motivo di nullità il vizio derivante dalla partecipazione del giudice incompatibile/astenuto.
artt. 91-92 c.p.c.
invocati dal ricorrente in tema di regolamentazione delle spese di lite; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia sui motivi di appello e sulle spese.
artt. 115-116 c.p.c.
invocati per il dedotto omesso esame e la valutazione delle prove.
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3, 4 e 5
è il veicolo processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.
art. 2233 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulle spese, ma non esaminato nel merito perché il motivo è assorbito.
D.M. n. 55/2014
richiamato dal ricorrente per la liquidazione dei compensi/spese.
D.M. n. 37/2018
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi professionali.
D.M. n. 47/2022
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi professionali.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato per sostenere la decadenza del credito tributario.
art. 1, commi 163-171, L. n. 296/2006
richiamato per sostenere la decadenza del credito tributario.
art. 2948 c.c., n. 4
richiamato per eccepire la prescrizione del credito.
art. 64 d.lgs. n. 507/1993
richiamato dal ricorrente con riferimento alla cancellazione/sgravio del tributo Tarsu.
art. 52 c.p.c.
stabilisce termini e modalità per l'esercizio della ricusazione; se non esercitata, il difetto di capacità del giudice non può essere fatto valere in impugnazione.
Massime di principio
- La violazione dell'obbligo di astensione del giudice integra una mera violazione di regola di condotta e non determina, di per sé, la nullità della sentenza, se la parte non abbia tempestivamente proposto ricusazione nei modi e termini di legge.
- Il vizio consistente nella partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi non è riconducibile alle ipotesi che consentono la rimessione della causa al primo giudice nel processo tributario; l'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 non può essere utilizzato per sanare o trasformare tale vizio in causa di nullità impugnabile.
- La mancata pronuncia su motivi di appello non assorbiti e la regolamentazione delle spese vanno valutate alla luce della corretta individuazione della questione logicamente preliminare: quando la decisione di appello è erroneamente fondata su un presupposto processuale insussistente, la sentenza deve essere cassata con rinvio per l'esame del merito.
- L'eccezione relativa all'incompatibilità o astensione del giudice deve essere fatta valere con gli strumenti e nei termini della ricusazione; in difetto, essa non è deducibile come motivo di impugnazione per nullità della decisione.
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