Sentenza n. 78/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 14/2024 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.01.2024 e notificata in data 11.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che riconosceva euro 500,00 a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 14/2024 del Tribunale di Lodi, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a corrispondere euro 500,00, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, a titolo di carta docente. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali, il Ministero non ha adempiuto. Sono state richieste l'ordine di conformazione al giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il giudicato e le norme applicabili, in particolare gli artt. 1282 e seguenti c.c. La richiesta di penalità di mora non è stata riconosciuta. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro 120 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È la disposizione posta a fondamento della richiesta di penalità di mora, che non è stata riconosciuta nel caso concreto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati, ma l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere ricalcolati secondo il giudicato e le norme applicabili.
- Quando l'Amministrazione permane inerte dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'apposita istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- Le spese e gli accessori riconoscibili in ottemperanza devono avere titolo nel provvedimento giudiziale da eseguire o derivare direttamente dalla legge applicabile; il giudice può quindi ordinare il pagamento degli oneri di registrazione, delle spese di esame, copia e notificazione e degli interessi successivamente maturati, nei limiti dovuti.
- La penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente alla dichiarazione di inottemperanza, dovendo risultare riconosciuta dal giudice nel caso concreto.
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