Cassazione Penale, Ordinanza n. 04752/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva concordato con il pubblico ministero, nell'ambito di un giudizio definito con applicazione della pena su richiesta, la pena per il reato di lesioni personali, con aggravante contestata ai sensi dell'art. 61 n. 5 c.p. Avverso la sentenza del GIP che recepiva l'accordo, il difensore e procuratore speciale proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa. La censura mirava quindi a contestare il fondamento motivazionale del riconoscimento dell'aggravante inserita nel patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili soltanto motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, invece, era volto a far valere un vizio di motivazione sul riconoscimento di una circostanza aggravante e risultava quindi estraneo ai motivi consentiti; la Corte ha aggiunto che, comunque, la motivazione sul punto era immune da vizi logici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 584 c.p.
Norma incriminatrice del reato per il quale è stata applicata la pena concordata; il provvedimento non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a registrare il titolo di reato contestato.
art. 61 n. 5 c.p.
La circostanza aggravante della minorata difesa è stata oggetto dell'unico motivo di ricorso, ritenuto non censurabile in cassazione in sede di patteggiamento con riguardo al vizio di motivazione.
art. 444 c.p.p.
Richiamato quale base del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti; in tale sede il sindacato di legittimità è limitato nei termini previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Indicato come base per la decisione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi preclusa la deduzione di vizi di motivazione estranei a tale catalogo.
- Nel patteggiamento non è consentito impugnare in cassazione il riconoscimento di una circostanza aggravante deducendo un generico vizio di motivazione, se la censura non si traduce in uno dei motivi specificamente ammessi dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il motivo di ricorso è estraneo ai limiti legali del sindacato di legittimità sul patteggiamento, la Corte può dichiararlo inammissibile anche evidenziando, in via ulteriore, l'assenza di manifeste illogicità della motivazione impugnata.
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