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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47002/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 18/06/2024 che aveva dichiarato l'inefficacia del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. La dichiarata inefficacia era motivata dall'omessa sottoscrizione, nel termine previsto, del verbale di affidamento. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) vizio di procedimento per mancata notifica dell'avviso di comparizione per l'udienza camerale; (2) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per mancata valutazione, a suo dire, della possibilità della detenzione domiciliare come misura alternativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che la notifica dell'avviso di udienza era stata regolarmente eseguita al difensore di fiducia domiciliatario. Quanto alla richiesta di valutare la detenzione domiciliare, la Corte ha osservato che la procedura era esclusivamente diretta alla Declaratoria di inefficacia dell'affidamento in prova e quindi non esisteva alcuna ipotesi subordinata da valutare né su istanza del ricorrente (che non era stata proposta) né d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'omessa sottoscrizione del verbale di affidamento entro i termini previsti può determinare la declaratoria di inefficacia della misura alternativa (affidamento in prova).
  • La regolarità della notifica all'avvocato domiciliatario è sufficiente a ritenere valida la comunicazione di udienza; la mancata presenza della parte non comporta automaticamente nullità se la notifica è avvenuta correttamente.
  • In una procedura volta esclusivamente a dichiarare l'inefficacia di una misura alternativa, il giudice non è tenuto a esaminare misure alternative diverse (es. detenzione domiciliare) se non è stata presentata una istanza in tal senso dalla parte; l'esame d'ufficio di alternative non sussiste salvo specifica previsione o richiesta.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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