Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1510/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n.541 dell'11.6.2024 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, e mancato insediamento del commissario ad acta nominato dal TAR

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione nell’ambito del giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 541 dell’11 giugno 2024. Il TAR aveva già disposto l’ottemperanza con sentenza n. 2609/2025 e nominato un commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale del Comune di Lentini, cui era demandato l’intervento sostitutivo in caso di protratto inadempimento del Comune intimato. Con istanza del 22 aprile 2026, il ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario, deducendo che questi non si sarebbe insediato entro il termine previsto e non avrebbe svolto l’attività assegnatagli, nonostante ripetuti solleciti rimasti senza riscontro.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sulla richiesta di sostituzione del commissario ad acta. Ha ritenuto necessario acquisire previamente una relazione di chiarimenti dal commissario nominato, il quale dovrà indicare e, se necessario, documentare le ragioni del mancato insediamento e del mancato svolgimento dell’attività sostitutiva. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, o dalla notificazione di parte se anteriore, per depositare la relazione nel fascicolo. Il TAR ha riservato ogni valutazione sul ritardo nell’adempimento in caso di ulteriore inerzia e ha fissato la prosecuzione dell’incidente di esecuzione alla camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore deduce il mancato insediamento o l’inerzia del commissario ad acta nominato per l’esecuzione sostitutiva, il giudice può acquisire previamente una relazione di chiarimenti sulle ragioni dell’inerzia, assegnando un termine per il deposito e riservando ogni ulteriore valutazione, compresa la sostituzione del commissario.
  • La richiesta di sostituzione del commissario ad acta per mancato esercizio delle funzioni non deve essere necessariamente decisa senza previo contraddittorio istruttorio: il giudice può disporre accertamenti sulle cause del mancato insediamento e dell’inadempimento prima di adottare la misura conseguente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.