Cassazione Penale, Sentenza n. 36722/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) censura del rigetto delle circostanze attenuanti generiche nonostante la spontanea presentazione ai Carabinieri, la piena confessione e l'indicazione dell'arma del delitto; 2) doglianza sulla carenza e illogicità della motivazione nella determinazione delle pene per i reati 'satellite' e sull'aumento per continuazione, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità (sent. Sez. Unite Pizzone).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione della Corte di assise d'appello che ha escluso le attenuanti generiche valorizzando l'estrema brutalità del fatto, l'intensità del dolo e la persistenza della pericolosità (anche per comportamenti successivi come il possesso non autorizzato di cellulare e contatti con ambienti delinquenziali). Ha altresì considerato corretta e sufficientemente motivata la determinazione degli aumenti per continuazione, conforme ai parametri indicati dall'art. 133 c.p. e alla pronuncia delle Sezioni Unite (Pizzone). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza delle parti civili (liquidate in euro 5.000 oltre accessori, oltre ad ulteriori somme indicate nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Rilevato come repertorio degli elementi rilevabili ai fini delle attenuanti generiche; il giudice di merito può basarsi su uno o più elementi indicati dall'articolo e scegliere quello ritenuto preponderante nel concedere o escludere l'attenuante.
art. 62-bis cod. pen.
Applicato nel senso che, nel diniego delle attenuanti generiche, non è richiesta una risposta puntuale a ogni deduzione difensiva: è sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ostativi al riconoscimento dell'attenuante.
Sezioni Unite, sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiamata come principio di diritto sulla determinazione degli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia rispettato i criteri e parametri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Pettinelli, Marigliano, De Cotiis)
Conferma il principio secondo cui la valutazione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito, insindacabile in Cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale: il giudice può valorizzare anche un solo elemento dell'art. 133 c.p. come decisivo. La Cassazione non rifa' la valutazione del merito se la motivazione è coerente e non contraddittoria.
- La spontanea presentazione, la confessione e la collaborazione investigativa non determinano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche se sono sovrastate dalla gravità del fatto, dall'intensità del dolo o da comportamenti successivi indicativi di pericolosità (es. contatti con ambienti delinquenziali, violazioni in detenzione).
- Nel calcolo degli aumenti per continuazione è necessario un apprezzamento specifico e motivato per ciascun reato, con richiamo ai criteri e agli indici previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Pizzone).
- La Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica e la logica della motivazione: vizi formali o omissioni gravi nella motivazione possono portare all'annullamento; il semplice disaccordo con la valutazione di fatto non è sufficiente.
- In sede di impugnazione è utile documentare e dimostrare che gli elementi favorevoli (es. collaborazione) sono effettivamente prevalenti e non neutralizzati da fattori aggravanti o da condotte successive rilevanti.
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