Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06961/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza in sede esecutiva. Dalla motivazione emerge che l’istanza era più circoscritta rispetto a una precedente domanda, che riguardava anche una ulteriore sentenza oltre alle due già oggetto di accertamento dei reati che il ricorrente assumeva essere espressione del medesimo disegno criminoso. Con i motivi di ricorso, poi riproposti e sviluppati anche con motivi nuovi, la difesa ha insistito nel sostenere che le decisioni esecutive precedenti non precludessero la nuova istanza e che non potesse applicarsi la sanzione di inammissibilità. La Corte di cassazione ha però ritenuto che i temi fossero già stati introdotti e negativamente valutati nel precedente procedimento, con identità delle questioni relative ai reati interessati, sicché la nuova richiesta si risolveva nella mera riproposizione di altra già rigettata, fondata sui medesimi elementi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 666, comma 2, c.p.p., poiché l’istanza proposta in executivis era una mera riproposizione di una domanda già rigettata, basata sui medesimi elementi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    sanziona con l'inammissibilità la richiesta che si risolva nella mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi

    La norma è stata applicata nel senso che, in sede esecutiva, è inammissibile la richiesta che reiteri una domanda già respinta senza apportare elementi nuovi e rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, secondo il meccanismo previsto da questa norma.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la richiesta che si limiti a riproporre una precedente domanda già rigettata, fondata sui medesimi elementi di fatto e di diritto, è inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p.
  • La mera circostanza che la nuova istanza abbia un oggetto più ristretto rispetto alla precedente non esclude l’inammissibilità quando le questioni dedotte coincidano sostanzialmente con quelle già esaminate e respinte.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.