Cassazione Penale, Sentenza n. 1442/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza del PG fosse generica e non supportata da alcuna allegazione documentale circa la proprietà del veicolo, che è presupposto necessario per la confisca. Perciò il motivo violava il principio di autosufficienza e la specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., e non è stato esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lanciano il 25/02/2022 sostenendo che il giudice non ha disposto la confisca del veicolo, misura che il PG riteneva dovesse essere applicata.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186, comma 2, lett. c)
Norma che indica il reato per il quale l'imputato è stato condannato mediante patteggiamento; citata ai fini della contestazione di responsabilità ma non determinante sulla questione della confisca nell'impugnazione.
Codice di Procedura Penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando la censura non è adeguatamente documentata o è generica, richiamando il principio di autosufficienza dell'impugnazione.
Codice di Procedura Penale, art. 581
Norma che impone la specificità dei motivi di impugnazione: il ricorrente deve indicare con chiarezza i punti da censurare e gli elementi di fatto a base delle censure, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- Per ottenere dalla Corte la declaratoria di omissione della confisca occorre allegare e, quando possibile, documentare la titolarità o la proprietà del bene su cui si chiede la confisca; la mancanza di tali elementi rende il motivo generico e inammissibile.
- In ogni ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza: le censure devono essere esposte in modo specifico e corredate da elementi di fatto che ne giustifichino la rilevanza, altrimenti il giudice non può esercitare il sindacato di legittimità.
- La generica deduzione di una mancata applicazione di una sanzione patrimoniale (es. confisca) senza indicare il requisito materiale che la legittima (proprietà, beni rilevanti, ecc.) comporta l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Nelle impugnazioni relative a sentenze di patteggiamento è opportuno presentare, già nel ricorso, documenti essenziali (visura PRA, certificato di proprietà, atto di vendita, ecc.) o indicare espressamente gli elementi probatori che si intendono richiamare, per evitare la declaratoria di inammissibilità.
- Se non è possibile produrre immediatamente la documentazione sulla titolarità del veicolo, il ricorrente deve comunque articolare in modo preciso le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della richiesta di confisca, indicando come e dove tali elementi si trovano o possono essere acquisiti.
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