Cassazione Penale, Sentenza n. 18850/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per ricettazione/trasporto di tabacco lavorato estero (art. 291-bis d.P.R. 43/1973), deducendo violazione degli artt. 178 e 601 c.p.p.: l'udienza di appello del 16/10/2020 si sarebbe celebrata senza che i difensori nominati e depositati dopo il primo grado fossero stati avvisati della citazione per il giudizio di appello; la notifica era pervenuta solo all'avvocato precedentemente nominato e poi revocato (avv. Umberto Costanzo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Cardillo per difetto di costituzione del rapporto processuale (la nomina difensiva dell'avv. Giovanni Abet risultava depositata il 31/01/2020 ma non era stato notificato il decreto di citazione), annullando senza rinvio la sentenza nei suoi confronti e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo. Il ricorso di Damasco è stato dichiarato inammissibile: non è stata dimostrata una nomina fiduciaria anteriore alla sentenza impugnata (le nomine risultano posteriori), per cui la notifica al solo avv. Costanzo non è stata ritenuta illegittima. Damasco è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La norma sul diritto alla difesa e sulla presenza del difensore; la Corte ha ritenuto che la mancata notificazione al difensore effettivamente nominato configuri vizio di costituzione del rapporto processuale quando la nomina sia risultante e tempestiva.
art. 601 cod. proc. pen.
Norma relativa alla celebrazione dell'udienza di appello e alla regolarità delle notificazioni; contestata per la violazione delle garanzie difensive nell'udienza di appello.
art. 291-bis d.P.R. 43/1973
Norma sostanziale contestata (illecito sul tabacco lavorato estero); identificazione del titolo di reato per cui erano stati condannati i ricorrenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per addebitare le spese a Damasco.
art. 23 comma 8 decreto-legge n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per le conclusioni del Pubblico Ministero in udienza; segnalata nella fase di conclusioni del PM.
Sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da esentare il ricorrente dal versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La tempestiva e formale nomina del difensore e il relativo deposito in cancelleria è essenziale: se la nomina è anteriore all'udienza e la notificazione non è stata eseguita correttamente, sussiste vizio di costituzione del rapporto processuale e la sentenza può essere annullata.
- La semplice notifica al precedente difensore revocato non è sufficiente a garantire le garanzie difensive quando esiste una nomina fiduciaria valida successiva alla revoca; il giudice verifica le date e la prova documentale del deposito.
- Se non è provata la nomina del difensore anteriore alla sentenza impugnata, la notifica al solo difensore precedente è legittima e il ricorso può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
- La Corte di Cassazione richiede documentazione formale (deposito delle nomine) e non si limita ad allegazioni verbali: l'onere probatorio grava sul ricorrente che deduce l'illegittima mancata notificazione.
- Esiti diversificati per coimputati sono possibili: la regolarità della rappresentanza processuale va valutata singolarmente per ciascun imputato, con possibili annullamenti parziali.
Testo integrale
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