Cassazione Civile, Ordinanza n. 04570/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessori)
La controversia
La controversia nasce da un’azione possessoria proposta da alcuni soggetti che assumevano di essere proprietari, e in parte anche usufruttuari, di stacchi di terreno, dei quali chiedevano la reintegrazione nel possesso contro due convenuti ritenuti autori dello spoglio. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la reintegrazione e condannando i convenuti anche al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. La corte d’appello, investita di appelli principali e incidentali, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per avere un GOT trattato il procedimento cautelare, ma aveva poi deciso nel merito, condannando solo uno dei convenuti alla reintegrazione e regolando diversamente le spese. In cassazione le ricorrenti articolavano dieci motivi: contestavano anzitutto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, richiamando la disciplina temporale dell’art. 11 preleggi e una circolare del C.S.M.; denunciavano poi l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione al mancato addebito delle spese per la ricostruzione di un muretto divisorio; deducevano la violazione dell’art. 614 c.p.c. per non aver posto a carico dello spossessatore le spese di reintegro; censuravano la declaratoria di tardività dell’azione possessoria nei confronti di uno dei convenuti, lamentando violazione dell’art. 1168 c.c. e dell’art. 2697 c.c.; sostenevano che, conseguentemente, avrebbe dovuto disporsi anche il ripristino e il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 2907 e 2947 c.c.; infine contestavano, sotto il profilo dell’art. 116 c.p.c., la valutazione delle prove e, quanto alle spese, la condanna di una delle ricorrenti che aveva venduto il fondo nel corso del giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati quasi tutti i motivi, osservando in particolare che la doglianza sulla nullità della sentenza di primo grado era priva di interesse perché la corte territoriale aveva comunque deciso nel merito; che le censure sulla ricostruzione del muretto, sulla data dello spoglio, sulla tardività dell’azione e sulla valutazione delle prove sollecitavano un riesame del merito precluso in sede di legittimità; che le spese eventuali per l’esecuzione della reintegrazione vanno fatte valere in sede esecutiva; che la pretesa risarcitoria dipendeva dal positivo esito dell’azione possessoria, qui dichiarata tardiva nei confronti di uno dei convenuti; e che la parte che ha trasferito il fondo resta comunque parte del giudizio se non estromessa, con conseguente legittimità della condanna alle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con onere per le ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una nuova valutazione del merito o difettavano di utilità pratica, ha qualificato come infondati quelli relativi alle spese di esecuzione della reintegrazione e alla condanna alle spese di una parte non estromessa, e ha confermato che la tardività dell’azione possessoria nei confronti di uno dei convenuti escludeva il relativo ripristino e il correlato risarcimento del danno. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità perché le controparti erano rimaste intimate. È stato altresì dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 disp. prel. c.c.
invocato per sostenere l’inapplicabilità retroattiva della disciplina sulla nullità, ma la censura è stata ritenuta priva di utilità perché la Corte d’appello aveva comunque deciso nel merito
art. 43 bis ordinamento giudiziario
richiamato dalle ricorrenti in chiave temporale, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile
art. 1168 c.c.
l’azione possessoria è soggetta al termine annuale e, nel caso concreto, la corte di merito ha ritenuto non provata la tempestività dello spoglio e quindi tardiva l’azione
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio sulla data dello spoglio; la censura è stata respinta perché mirava a un diverso apprezzamento delle prove
art. 614 c.p.c.
le spese occorrenti per l’esecuzione della reintegrazione forzata vanno fatte valere in sede esecutiva, non nel giudizio di cognizione
art. 2907 c.c.
la domanda di condanna al ripristino è stata ritenuta infondata in quanto collegata a un’azione possessoria tardiva
art. 2947 c.c.
il risarcimento del danno è stato escluso perché presupponeva il positivo esito dell’azione possessoria
art. 116 c.p.c.
la violazione dell’art. 116 è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto; non se si contesta soltanto la valutazione del materiale istruttorio
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi non consentiti
art. 111 c.p.c.
chi trasferisce il bene oggetto della lite resta parte del processo se non viene estromesso, con possibile condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell’integrazione all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur denunciando violazioni di legge o vizi motivazionali, non sia idoneo a procurare un risultato utile concreto perché la decisione impugnata è stata comunque assorbita da una pronuncia di merito della corte territoriale.
- La censura che solleciti una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile in cassazione, poiché la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi rigorosi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
- Nelle azioni possessorie il termine annuale decorre dal primo atto lesivo quando lo spoglio si articoli in una pluralità di atti collegati e funzionali a un’unica attività; solo se ciascun atto abbia autonoma consistenza il termine decorre dall’ultimo.
- La tardività dell’azione possessoria preclude la condanna al ripristino e impedisce di fondare su di essa il risarcimento del danno connesso alla reintegrazione.
- Le spese necessarie per dare esecuzione forzata a un ordine di reintegrazione non si pongono a carico del soccombente nel giudizio di cognizione, ma devono essere fatte valere nel relativo procedimento esecutivo.
- La parte che abbia trasferito il bene controverso resta parte del giudizio, se non espressamente estromessa, e può quindi essere validamente condannata alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04444/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04446/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04448/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04449/2023 del 14/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →