Sentenza n. 7930/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/922/2025 del 14/03/2025 - protocollo QI/55582/2025 del 14/03/2025 di reiezione dell’istanza di condono n. 0/582319 sot.0 per l’abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 6 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 21.03.2025; b) della nota prot. n. QI/61605 del 21/03/2025 con cui l’UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia relativo a un’unità abitativa abusiva sita in Roma, adottato nell’ambito di un’istanza di condono presentata dopo l’acquisto dell’immobile in procedura esecutiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di condono deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985, delle discipline statali sui condoni edilizi e della normativa regionale laziale, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato la disciplina del terzo condono, di cui al d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e alla l.r. Lazio n. 12/2004, invece della disciplina più favorevole dei condoni del 1985 e del 1994. La società assumeva di avere dimostrato che le ragioni di credito poste a fondamento della procedura esecutiva erano anteriori all’entrata in vigore delle discipline più recenti. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non avesse valutato le osservazioni e la documentazione prodotte dopo il preavviso di rigetto. Infine denunciava il difetto di motivazione, l’illogicità, la contraddittorietà e l’eccesso di potere, ritenendo il provvedimento privo di adeguata giustificazione e adottato all’esito di un’istruttoria incompleta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 anche ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985. In caso di immobile trasferito mediante procedura esecutiva, il richiedente deve dimostrare sia la data di ultimazione dei lavori sia, ai fini dell’applicazione della disciplina più risalente, l’anteriorità delle ragioni del credito rilevanti. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. Il decreto ingiuntivo richiamato nelle osservazioni endoprocedimentali non era stato depositato in giudizio e non risultava dimostrata la sua produzione nel procedimento amministrativo. La nota di trascrizione del pignoramento, pur depositata in giudizio, riguardava soltanto un terreno e non il manufatto abusivo né l’unità immobiliare oggetto della domanda di condono; pertanto non era idonea a provare l’anteriorità delle ragioni di credito con riferimento all’abuso. In mancanza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono. Poiché l’intervento era qualificato come abuso maggiore e l’area era gravata da vincoli paesaggistici e di esondazione/sommergibilità, la presenza dei vincoli impediva il rilascio della sanatoria secondo tale disciplina. Il TAR ha escluso anche la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, rilevando che le osservazioni erano state esaminate, ma ritenute inidonee a superare le ragioni ostative già indicate. Ha infine escluso il difetto di motivazione: il provvedimento richiamava una precedente nota istruttoria, acquisibile dalla parte, e dava conto dell’esame e dell’inidoneità delle osservazioni, realizzando una motivazione per relationem. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985
Nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.
La disposizione si applica anche ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985. Il richiedente deve provare l’anteriorità delle ragioni del credito e dell’abuso rilevante per ottenere l’applicazione della disciplina più risalente.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile ai procedimenti di condono del 1994 anche la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, relativa agli immobili trasferiti mediante procedure esecutive.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 estende ai procedimenti del terzo condono la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, concernente gli immobili trasferiti in procedure esecutive.
l. n. 326/2003
La disciplina del terzo condono è applicabile in assenza di prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993; per gli abusi maggiori realizzati in area vincolata, la presenza dei vincoli è ostativa alla sanatoria secondo quanto ritenuto dal Collegio.
l.r. Lazio n. 12/2004
È stata ritenuta applicabile insieme alla disciplina statale del terzo condono e ostativa al rilascio della sanatoria in presenza dei vincoli indicati, trattandosi di abuso maggiore.
artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Non risultano violati quando le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto siano state esaminate e ritenute inidonee a superare le ragioni ostative, anche se l’Amministrazione non accolga le prospettazioni del privato.
art. 3 l. n. 241/1990
È sufficiente una motivazione per relationem quando il provvedimento richiami una precedente nota istruttoria conoscibile dall’interessato e dia conto dell’esame delle osservazioni e della loro inidoneità a modificare l’esito.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, relativa alla presentazione della domanda di sanatoria per immobili trasferiti mediante procedure esecutive, si applica anche ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003 quando le rispettive disposizioni effettuano il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985.
- Il richiedente che invochi, ai sensi dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, l’applicazione della disciplina condonistica più risalente deve fornire la prova dell’anteriorità delle ragioni del credito e dell’abuso rilevante; la mera indicazione di un pignoramento relativo al terreno non dimostra l’anteriorità dell’abuso realizzato sul manufatto ivi insistente, se l’atto non identifica il manufatto o l’unità immobiliare abusiva.
- In mancanza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al termine previsto dalla disciplina del condono del 1994, trova applicazione la disciplina del terzo condono; per gli abusi maggiori, la presenza dei vincoli indicati dalla normativa applicabile può impedire il rilascio della sanatoria.
- L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto non impone all’Amministrazione di aderirvi, purché esse siano effettivamente valutate e ritenute, con adeguata giustificazione, inidonee a superare le ragioni ostative.
- La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiama un precedente atto istruttorio conoscibile dall’interessato e indica le ragioni per cui le osservazioni procedimentali non risultano idonee a modificare l’esito del procedimento.
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