Cassazione Civile, Ordinanza n. 23692/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento IRPEF relativo alla plusvalenza derivante dalla cessione, per metà, di un terreno edificabile in comunione legale con il coniuge. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario; la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando la plusvalenza. In appello la CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame per genericità dei motivi ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e, solo in via subordinata, aveva ritenuto infondata la doglianza sull'applicazione dell'art. 7 l. 448/2001. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 448/2001 e vizio motivazionale, sostenendo che, per il calcolo della plusvalenza, l'Ufficio avrebbe dovuto prendere a base il valore risultante dalla perizia giurata da lei presentata nel contraddittorio preventivo, e non il costo o valore di acquisto, così da ridurre ulteriormente la plusvalenza tassabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva deciso preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, statuizione non censurata dalla ricorrente in cassazione; su tale punto si era quindi formato giudicato. Poiché il ricorso attaccava soltanto la statuizione subordinata sull'inapplicabilità dell'art. 7 l. 448/2001, mancava interesse alla decisione della Corte, essendo ormai definitiva la declaratoria di inammissibilità dell'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448
la ricorrente lo invocava per sostenere che, ai fini della plusvalenza, dovesse assumersi il valore determinato con perizia giurata presentata nel contraddittorio; la Corte non esamina nel merito la questione perché il ricorso è inammissibile per difetto di interesse
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi; tale statuizione, non impugnata in cassazione, è divenuta definitiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto come vizio motivazionale
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando una sentenza di appello contiene una ratio decidendi preliminare e autonoma, non impugnata in cassazione, su tale statuizione si forma giudicato interno e il ricorso che colpisca solo la motivazione subordinata è inammissibile per difetto di interesse.
- L'impugnazione per cassazione deve investire tutte le rationes autonomamente idonee a sorreggere la decisione: se resta ferma una statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, la censura sulle questioni di merito diventa irrilevante.
- Il controllo di legittimità non può essere richiesto in astratto su una questione di merito quando la parte non abbia prima rimosso la statuizione processuale che rende definitiva la decisione impugnata.
- Nel giudizio tributario, la genericità dei motivi di appello può determinare l'inammissibilità del gravame; se tale decisione non è specificamente censurata, essa preclude l'esame di censure successive sul merito dell'accertamento.
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