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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 188 del 26/09/2023

Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina in modo organico il rilascio della targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico, coordinando la normativa nazionale con il sistema del documento unico di circolazione e di proprietà. Stabilisce i presupposti per il rilascio nei casi di veicoli precedentemente radiati dal PRA, reimmatricolati o di origine sconosciuta, definendo documentazione, modalità di presentazione delle istanze e condizioni di accoglimento. Fissa inoltre gli importi dovuti per il rilascio, le modalità di pagamento tramite PagoPA, la decorrenza delle disposizioni e la previsione di un successivo atto attuativo operativo della Direzione generale competente.

Disposizioni attuative sulla rilascio delle targhe storiche per veicoli di interesse storico e collezionistico

Disposizioni attuative in materia di targhe storiche per veicoli di interesse storico e collezionistico

Il decreto ministeriale disciplina il rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico, in coordinamento con la direttiva 1999/37/CE, con il codice della strada e con la disciplina del documento unico di circolazione e di proprietà introdotta dal decreto legislativo n. 98 del 2017. La premessa chiarisce che non è possibile rilasciare un libretto di circolazione in forma difforme dal modello armonizzato europeo; per questo il provvedimento si concentra sulle modalità di rilascio della targa storica e del documento unico nei casi previsti dalla normativa nazionale.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama in particolare:

  • la direttiva 1999/37/CE sui documenti di immatricolazione dei veicoli;
  • il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, di attuazione della direttiva;
  • il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli articoli 60, 93, 101 e 208;
  • il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sul documento unico;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare l'articolo 215, comma 5;
  • il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sulla disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

La finalità è rendere operativa la previsione dell'articolo 93, comma 4, del codice della strada, stabilendo quando e come possa essere rilasciata la targa storica, tenendo conto della digitalizzazione delle procedure e della necessità di utilizzare archivi informatici e sistemi telematici ministeriali.

Ambito di applicazione e definizioni

L'articolo 2 individua le definizioni utili all'applicazione del decreto. In particolare, vengono chiariti i concetti di:

  • veicoli di interesse storico e collezionistico, ossia quelli iscritti nei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada;
  • ANV, Archivio Nazionale dei Veicoli;
  • PRA, Pubblico Registro Automobilistico;
  • veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, cioè quelli non radiati dall'ANV e dal PRA e privi di documenti di circolazione e di titolo di proprietà storico;
  • certificato di rilevanza storica e collezionistica;
  • documento unico di circolazione e di proprietà;
  • targa storica;
  • STA e UMC.

La nozione di veicolo di origine sconosciuta è rilevante perché condiziona l'accesso alla procedura di rilascio della targa storica, richiedendo comunque una presenza del veicolo negli archivi pubblici di riferimento.

Targa storica per veicoli radiati dal PRA

Per i veicoli di interesse storico e collezionistico radiati dal PRA d'ufficio o su richiesta del proprietario per esportazione all'estero, il rilascio della targa storica è subordinato alla presentazione presso uno STA o un UMC:

  • dell'istanza di nuova immatricolazione, secondo la procedura unificata richiamata dall'articolo 7;
  • del titolo di proprietà;
  • del certificato di rilevanza storica e collezionistica;
  • del certificato attestante l'esito positivo della verifica tecnica prevista dall'articolo 215, comma 5, del regolamento.

All'esito vengono rilasciati il documento unico e la targa storica. La sigla alfanumerica e le caratteristiche di modello devono essere conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, se non disponibile, di circolazione del veicolo, risultanti nell'ANV, nell'archivio informatico del PRA oppure, in alternativa, negli archivi non informatici del PRA da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.

Targa storica per veicoli reimmatricolati

Per i veicoli di interesse storico e collezionistico già circolanti a seguito di reimmatricolazione, il rilascio della targa storica è subordinato alla presentazione presso STA o UMC dell'istanza di immatricolazione, secondo la procedura unificata dell'articolo 7.

Anche in questa ipotesi, l'esito della procedura comporta il rilascio del documento unico e della targa storica con sigla e caratteristiche di modello corrispondenti a quelle del periodo storico di costruzione o, in mancanza, di circolazione, come risultanti dagli archivi ANV e PRA, inclusi gli archivi non informatizzati del PRA consultabili tramite visura.

Targa storica per veicoli di origine sconosciuta

Per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, la domanda di immatricolazione deve essere presentata presso uno STA o un UMC e deve essere accompagnata da:

  • titolo di proprietà;
  • certificato di rilevanza storica e collezionistica;
  • certificato di esito positivo della verifica tecnica ai sensi dell'articolo 215, comma 5, del regolamento.

L'istanza può essere accolta solo se il veicolo risulta comunque presente nell'ANV o nell'archivio del PRA. In caso positivo, vengono rilasciati il documento unico e la targa storica, con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello coerenti con il periodo storico di costruzione o di circolazione risultanti dagli archivi pubblici disponibili.

Importi dovuti e pagamento

Il decreto stabilisce che il rilascio della targa storica è soggetto al pagamento di:

  • euro 549,00 per gli autoveicoli;
  • euro 274,50 per motocicli e macchine agricole.

L'importo comprende sia il costo di produzione sia la quota di maggiorazione destinata esclusivamente alle attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada. Il pagamento deve avvenire tramite bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento della mobilità sostenibile del MIT.

Istanza unificata e adempimenti procedurali

Per ottenere la targa storica ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, il proprietario deve presentare istanza unificata ai sensi del decreto legislativo n. 98 del 2017, previo pagamento delle tariffe prescritte e dell'importo previsto dall'articolo 6. Il decreto rinvia quindi a un procedimento telematico e digitalizzato, coerente con il sistema del documento unico.

Entrata in vigore, applicabilità e disposizioni finali

Le disposizioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma sono applicabili soltanto dal sessantesimo giorno successivo. Il decreto precisa inoltre che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, una successiva disposizione della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione dovrà stabilire le modalità operative per l'applicazione concreta del decreto.

Punti principali

Finalità e quadro normativo

Il decreto dà attuazione alle previsioni dell'articolo 93, comma 4, e dell'articolo 101 del codice della strada, coordinandole con la direttiva 1999/37/CE sui documenti di immatricolazione e con il decreto legislativo n. 98 del 2017 sul documento unico. Le premesse evidenziano che, per effetto della disciplina europea e della digitalizzazione dei procedimenti, non è possibile emettere un libretto di circolazione difforme dal modello armonizzato; per i veicoli storici viene quindi confermato il rilascio del documento unico e, nei casi previsti, della targa storica.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 definisce i principali concetti utilizzati dal decreto: codice della strada, regolamento di esecuzione, veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti nei registri ex articolo 60, ANV, PRA, veicoli di origine sconosciuta, certificato di rilevanza storica e collezionistica, documento unico, targa storica, STA e UMC. La definizione di veicolo di origine sconosciuta è limitata ai veicoli non radiati dall'ANV e dal PRA e privi di documenti di circolazione e di certificato di proprietà o foglio complementare.

Targa storica per veicoli radiati dal PRA

Per i veicoli di interesse storico e collezionistico radiati dal PRA d'ufficio o per esportazione all'estero, il rilascio della targa storica richiede la presentazione dell'istanza di nuova immatricolazione presso uno STA o un UMC, insieme al titolo di proprietà, al certificato di rilevanza storica e collezionistica e all'esito positivo della verifica tecnica prevista dall'articolo 215, comma 5, del regolamento. All'esito vengono rilasciati documento unico e targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello coerenti con il periodo storico di costruzione o, se assente, di circolazione, come risultanti dagli archivi ANV, PRA o dagli archivi non informatici del PRA.

Targa storica per veicoli reimmatricolati

Per i veicoli storici già circolanti a seguito di reimmatricolazione, il rilascio della targa storica è subordinato alla presentazione dell'istanza di immatricolazione presso STA o UMC, secondo la procedura unificata richiamata dal decreto. Anche in questo caso, il rilascio finale comprende il documento unico e la targa storica conforme alle caratteristiche del periodo storico di costruzione o di circolazione, desunte dagli archivi ANV e PRA, inclusi gli archivi non informatizzati.

Targa storica per veicoli di origine sconosciuta

Per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, l'istanza di immatricolazione è ammissibile solo se il veicolo risulta comunque presente nell'ANV o nell'archivio PRA. Occorrono inoltre il titolo di proprietà, il certificato di rilevanza storica e collezionistica e il certificato di esito positivo della verifica tecnica ex articolo 215, comma 5, del regolamento. Se accolta, la procedura conduce al rilascio del documento unico e della targa storica con sigla e modello conformi ai dati storici reperibili negli archivi pubblici.

Importi dovuti e modalità di pagamento

Il rilascio della targa storica è soggetto al pagamento di euro 549,00 per gli autoveicoli e di euro 274,50 per motocicli e macchine agricole. Gli importi comprendono il costo di produzione e la quota di maggiorazione destinata alle attività di cui all'articolo 208, comma 2, del codice della strada. Il pagamento avviene tramite bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento della mobilità sostenibile del MIT.

Istanza unificata, decorrenza e disciplina attuativa

L'istanza per il rilascio della targa storica deve essere presentata con la procedura unificata prevista dal decreto legislativo n. 98 del 2017, previo pagamento delle tariffe prescritte e dell'importo dovuto. Le disposizioni entrano in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma sono applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo. Il decreto prevede inoltre che una successiva determinazione della Direzione generale per la motorizzazione stabilisca le modalità operative di applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleautotrasportofinanziamenti e contributi

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