Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 938/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento prot. n.163248/12 del 17 marzo 2016 con il quale la Regione Lazio ha dichiarato dell’inammissibilità dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. regionale n. 163248 del 12/04/2012;

Giustizia amministrativa201600446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di inammissibilità dell’istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica relativa all’incremento volumetrico di un sottotetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava il provvedimento regionale che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica postuma, presentata ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, in relazione all’innalzamento delle quote interne ed esterne di un sottotetto destinato al recupero abitativo. Deduceva, anzitutto, la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990, lamentando l’omessa comunicazione effettiva del preavviso di rigetto e la conseguente lesione delle garanzie partecipative. Sosteneva che l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare ulteriori modalità di notificazione dopo il mancato recapito delle comunicazioni. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 167, comma 5, e dell’art. 181, comma 1-quater, del d.lgs. 42/2004, poiché la Regione avrebbe dichiarato l’inammissibilità senza acquisire il parere vincolante della Soprintendenza. Con il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004, dell’art. 181, comma 1-ter, e della circolare ministeriale n. 33/2009, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente, il divieto di sanatoria paesaggistica avrebbe richiesto un incremento congiunto di superficie e volume, mentre l’intervento avrebbe comportato soltanto un aumento della cubatura; inoltre, l’incremento sarebbe stato conforme alla l.r. Lazio n. 13/2009 sul recupero abitativo dei sottotetti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che il preavviso di rigetto era stato inviato a entrambi gli indirizzi indicati nella domanda, compreso quello di residenza, ma era stato restituito per irreperibilità della destinataria. In tali circostanze la Regione non era gravata dall’obbligo di compiere ulteriori attività di ricerca o notificazione, sicché non vi era stata violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990. Nel merito, il giudice ha interpretato l’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. 42/2004 nel senso che la sanatoria paesaggistica postuma è esclusa alternativamente sia quando l’intervento abbia creato nuove superfici utili, sia quando abbia creato nuovi volumi o aumentato quelli legittimamente esistenti. L’incremento volumetrico derivante dall’innalzamento della copertura del sottotetto era quindi sufficiente, anche in assenza di aumento della superficie utile, a rendere inammissibile l’istanza. L’amministrazione poteva pertanto respingerla direttamente, senza acquisire il parere della Soprintendenza, trattandosi di un’inammissibilità vincolata e manifesta. Il TAR ha inoltre escluso che la l.r. Lazio n. 13/2009 potesse legittimare l’intervento abusivo: le disposizioni sul recupero abitativo dei sottotetti possono operare per opere legittime o previamente autorizzate, non per sanare incrementi volumetrici abusivamente realizzati. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 2.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Le garanzie di comunicazione e partecipazione procedimentale sono state ritenute rispettate mediante l’invio delle comunicazioni agli indirizzi indicati dall’interessata, nonostante il successivo mancato recapito per irreperibilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Dopo l’invio del preavviso di rigetto agli indirizzi risultanti dalla domanda, l’amministrazione non è tenuta a svolgere ulteriori attività di ricerca del destinatario quando le comunicazioni siano restituite per irreperibilità.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    I principi di economicità e di non aggravamento del procedimento consentono una decisione semplificata quando la domanda sia manifestamente inammissibile, improcedibile o infondata.

  • art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004

    per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati

    Il divieto di accertamento postumo opera alternativamente per la creazione o l’aumento di superfici utili oppure di volumi; è quindi sufficiente il solo incremento volumetrico, anche modesto, per escludere la sanatoria paesaggistica.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza

    Il parere della Soprintendenza è necessario nell’ambito di una domanda ammissibile; non occorre quando l’istanza sia manifestamente inammissibile per la presenza di nuovi volumi o superfici vietati dal comma 4.

  • art. 181, commi 1-ter e 1-quater, d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni sull’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica non consentono di superare i limiti sostanziali posti dall’art. 167, comma 4.

  • l.r. Lazio n. 13/2009

    La disciplina regionale sul recupero abitativo dei sottotetti può essere applicata a opere legittime o previamente autorizzate, ma non può essere utilizzata per sanare interventi abusivi già realizzati.

Massime di principio

  • L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è escluso alternativamente quando l’intervento abusivo abbia creato nuove superfici utili oppure nuovi volumi o abbia incrementato volumi legittimamente esistenti; non è necessario che si verifichino entrambe le condizioni.
  • Quando l’istanza di compatibilità paesaggistica è manifestamente inammissibile per la presenza di un incremento volumetrico o superficiale vietato dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, l’amministrazione può respingerla direttamente senza acquisire il parere vincolante della Soprintendenza.
  • L’invio del preavviso di rigetto agli indirizzi indicati dall’interessato nella domanda assolve agli obblighi partecipativi dell’amministrazione; il mancato recapito per irreperibilità non impone, di regola, ulteriori attività di ricerca o notificazione, se gli indirizzi utilizzati risultano corretti.
  • Le disposizioni regionali che consentono il recupero abitativo dei sottotetti non possono essere invocate per sanare incrementi volumetrici abusivamente realizzati, ma operano soltanto nei confronti di opere legittime o previamente autorizzate.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.