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Sentenza

Sentenza del 04/10/2022 n. 28831 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava una cartella di pagamento che recuperava a tassazione, ai fini Ires, il riporto di perdite relative a periodi precedenti (in particolare perdite del periodo prefallimentare 01/01/1997-15/04/1997) per mancata continuità delle dichiarazioni; e, ai fini Iva, una rettifica di Euro 310,00 relativa alla correzione di una compensazione operata in dichiarazione (indicata in Euro 738,00 ma utilizzata per Euro 1.048,00). L'Amministrazione eccepiva invece la legittimità della rettifica ex art. 36-bis DPR 600/1973 e deduceva varie violazioni di norme tributarie e processuali nonché l'esistenza di giudicato favorevole all'Amministrazione su questioni analoghe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia riguardo ai primi quattro motivi in quanto coperti da giudicato esterno favorevole al contribuente (richiamando precedenti decisioni di legittimità che hanno affermato la continuità soggettiva nei periodi considerati e la compatibilità del riporto nei limiti dell'art. 84 T.U.I.R.). Il quinto motivo (omessa pronuncia sulla rettifica Iva) è stato dichiarato inammissibile per vizio di ammissibilità del motivo di gravame in sede di cassazione. Pertanto il risultato sostanziale è la conferma delle decisioni di merito favorevoli alla (---) Srl e il rigetto del gravame dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Articolo utilizzabile per rettifiche in sede di liquidazione quando si tratta di errori formali o di compensazioni dichiarate in misura diversa da quella effettivamente utilizzata; non è normalmente idoneo a sostituire un avviso di accertamento per questioni sostanziali relative al diritto al riporto di perdite di esercizi precedenti.

  • L. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 84 (ex art. 102)

    Disciplina il riporto delle perdite: è ammesso il riporto delle perdite maturate nei cinque esercizi precedenti nei limiti ivi previsti, con necessità di dimostrare la persistenza/continuità della perdita e, in presenza di unità soggettiva (es. continuità aziendale in procedure concorsuali), può essere riconosciuta la possibilità di computare perdite pregresse.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato la giurisprudenza su inammissibilità di taluni motivi (es. omessa pronuncia su motivo di appello) e sull'analisi dei motivi coperti da giudicato esterno.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112 c.p.c.

    Riferimento relativo all'obbligo del giudice d'appello di decidere su tutti i motivi di gravame; la Corte ha ricordato che l'omessa pronuncia su un motivo di appello è questione diversa dall'omesso esame di un fatto decisivo ai fini del ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sulle spese di giustizia e contributo unificato; la Corte ha osservato che non si applica per la parte soccombente se difesa dall'Avvocatura dello Stato (caso dell'Amministrazione pubblica).

Massime di principio

  • La rettifica ex art. 36-bis DPR 600/1973 è limitata a correzioni formali e a casi in cui la differenza di importo è chiaramente derivante da un errore formale o da una compensazione indicata diversamente: per questioni sostanziali (es. contestazione del diritto a riportare perdite di anteriori periodi) l'Amministrazione deve procedere con avviso di accertamento.
  • Il riporto delle perdite ai sensi dell'art. 84 T.U.I.R. richiede il rispetto dei limiti temporali (perdite dei cinque esercizi precedenti) e la dimostrazione della persistenza/continuità del diritto: in caso di procedure concorsuali o di unità soggettiva protratta, la continuità può essere riconosciuta e consentire il computo delle perdite pregresse.
  • Il giudicato esterno prevale temporalmente: se sulla stessa questione si sono formati giudicati contrastanti, prevale il giudicato successivo; la Corte di legittimità seguirà l'orientamento più recente fra quelli definitivi.
  • In sede di cassazione non è ammissibile trasformare l'omessa pronuncia su un motivo di appello in un vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; questioni procedurali di inammissibilità possono portare alla declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso.
  • Quanto all'Iva, correzioni relative a compensazioni indicate in dichiarazione ma concretamente operate in modo diverso possono essere rettificate dall'Ufficio quando si tratta di errore di dichiarazione formale; tuttavia la contestazione sostanziale della posizione Iva richiede comunque adeguata motivazione e rispetto delle garanzie procedurali.

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