Cassazione Civile, Ordinanza n. 30137/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori imposte dirette, incluse le addizionali regionale e comunale, trattenute dall'INPS su somme erogate negli anni 2008-2011 come assegni integrativi del reddito da lavoro dipendente, in applicazione del D.M. 24 novembre 2003, n. 375 sul Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali. L'Ufficio aveva accolto l'istanza e rimborsato l'eccedenza, ma poi, dopo controlli successivi, aveva chiesto la restituzione delle somme ritenendo non applicabile alla fattispecie la risoluzione n. 17/E del 2003. In mancanza di pagamento spontaneo, era stata emessa cartella di pagamento per il recupero del rimborso. Il contribuente aveva impugnato la cartella e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, con rigetto dell'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia proponeva ricorso con due motivi, ma il testo della sentenza non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte definisce la causa per intervenuta definizione agevolata della lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della pendenza tributaria ai sensi della legge n. 197 del 2022. L'Agenzia delle Entrate aveva presentato istanza di definizione agevolata, versando il 5% del valore della controversia, importo calcolato in ragione della sua soccombenza nei due gradi di merito; il pagamento risultava acquisito dall'Ufficio. La Corte ha quindi ritenuto sussistenti le condizioni per l'estinzione del giudizio e ha disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale base della richiesta di restituzione delle somme precedentemente rimborsate a seguito di controlli successivi
art. 1, commi 186 ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197
consente la definizione agevolata della controversia tributaria pendente
art. 1, comma 190, legge 29 dicembre 2022, n. 197
prevede il pagamento di una percentuale del valore della controversia; nel caso concreto è stato applicato il 5% per la soccombenza dell'Agenzia in entrambi i gradi di merito
art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
una volta verificato il pagamento e l'istanza di definizione, impone la declaratoria di estinzione del giudizio
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
norme processuali che disciplinano la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, ove rituale e accompagnata dal pagamento dovuto, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando la definizione agevolata è parametrata alla soccombenza del contribuente nei gradi di merito, il versamento della percentuale prevista dalla legge consente la chiusura del processo senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, il giudice non si pronuncia sul merito delle censure proposte nel ricorso.
- Le spese del giudizio seguono la regola indicata dalla disciplina della definizione agevolata e restano a carico di chi le ha anticipate.
Come è indicizzato
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