Cassazione Penale, Ordinanza n. 35505/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto originariamente contestato come ricettazione in furto in abitazione, confermando il resto della pronuncia. Deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: in particolare contestava la pronuncia di responsabilità perché non sorretta, a suo dire, dalla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; censurava la qualificazione giuridica del fatto; lamentava la violazione del divieto di reformatio in peius; e contestava il trattamento sanzionatorio, incluso il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, oltre che manifestamente infondati, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva logicamente valorizzato il ritrovamento della refurtiva addosso all'imputato, il riconoscimento dei beni da parte della persona offesa, la brevità del tempo tra sottrazione e rinvenimento e la natura dei beni rinvenuti, elementi idonei a sostenere la qualificazione del fatto come furto in abitazione e non come ricettazione. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 521 c.p.p., poiché la diversa qualificazione era prevedibile e la difesa era stata posta in condizione di confrontarsi con gli elementi essenziali del fatto. Ha escluso anche la reformatio in peius, osservando che la Corte territoriale aveva riqualificato il fatto senza aggravare il trattamento sanzionatorio, mantenendo la pena base di primo grado. Infine, ha ritenuto immune da censure il diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, motivati dalle modalità del fatto, dalla personalità dell'imputato e dalla sua abitualità criminosa. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
norma originariamente posta a base della condanna di primo grado per ricettazione, poi superata dalla riqualificazione del fatto in furto in abitazione
art. 624-bis c.p.
qualificazione giuridica ritenuta corretta dalla Corte d'appello per il fatto contestato e confermata implicitamente dalla Cassazione
art. 625 n. 2 c.p.
richiamato quale aggravante applicata alla riqualificazione del furto in abitazione
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi della motivazione
art. 521 c.p.p.
il mutamento di qualificazione giuridica non integra violazione della correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato rendeva prevedibile la diversa qualificazione e non vi è lesione concreta del diritto di difesa
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato nel ragionamento sulla necessità di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa in caso di riqualificazione
art. 6 CEDU
richiamato, insieme alla giurisprudenza europea, per escludere che la nuova definizione del reato comportasse pregiudizio difensivo
art. 133 c.p.
criteri di valutazione utilizzabili dal giudice per il diniego delle attenuanti generiche
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto da ricettazione a furto, o viceversa, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione sono già indicati gli elementi fondamentali del fatto idonei a consentire all'imputato un'effettiva difesa, e la diversa qualificazione era comunque prevedibile.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- Per distinguere il furto dalla ricettazione, il giudice può valorizzare il brevissimo intervallo tra sottrazione e rinvenimento della refurtiva, il possesso diretto dei beni rubati e gli altri elementi fattuali che rendano più plausibile l'impossessamento illecito rispetto alla ricezione di cose provenienti da reato.
- La deduzione della reformatio in peius è infondata se la riqualificazione giuridica non comporta un aggravamento concreto del trattamento sanzionatorio, specie quando la pena base resta invariata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento a un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p., purché la motivazione sia non contraddittoria e coerente.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando le modalità della condotta, la partecipazione concorsuale, il tentativo di monetizzare il bene sottratto e l'abitualità del soggetto nel commettere reati analoghi.
- In caso di declaratoria di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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