Sentenza n. 1144/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento della nota del Direttore dell’Area Bonifiche del Comune di Milano trasmessa alla ricorrente con PEC in data 12 novembre 2025, priva di protocollo, recante “Accesso agli Atti - Area Via CRESCENZAGO 77 – Milano. Codice Identificativo 151461943 (da riportare in tutte le comunicazioni)”, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi a procedimenti ambientali concernenti siti caratterizzati, con analisi conformi alla destinazione d’uso, nei quali siano state richieste o effettuate campagne di soil gas
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la nota con cui il Comune di Milano ha respinto l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025, diretta a ottenere gli atti di tutti i procedimenti ambientali relativi a siti sottoposti a caratterizzazione, le cui analisi avessero dato esito conforme alla destinazione d’uso vigente, per verificare in quanti casi fossero state comunque richieste o effettuate campagne di soil gas. Il Comune ha ritenuto l’istanza generica e indeterminata anche sotto il profilo temporale, evidenziando inoltre che l’individuazione degli atti avrebbe richiesto numerosi subprocedimenti per il coinvolgimento dei controinteressati e un’attività sproporzionata della struttura amministrativa. Ha altresì rappresentato l’impossibilità, tramite il sistema di gestione delle istruttorie, di individuare tutti i casi riconducibili alla fattispecie indicata. Il ricorso contestava quindi il diniego, ma il testo non riporta motivi articolati ulteriori rispetto alla pretesa di accesso alla documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 116, commi 1 e 4, c.p.a. Ha ritenuto l’istanza estremamente generica e meramente esplorativa, poiché non individuava specifici documenti, procedimenti, caratteristiche tipologiche o localizzazione dei siti, destinazione d’uso né un arco temporale di riferimento. Il giudice ha affermato che l’accesso deve riguardare documenti specificamente esistenti e detenuti dall’amministrazione, indicati in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non può imporre all’amministrazione un’attività di ricerca, selezione o elaborazione di dati volta a costruire un insieme documentale non previamente individuato. L’accesso non può inoltre essere utilizzato come strumento di controllo generalizzato sull’operato amministrativo. L’onere di provare anche l’esistenza dei documenti grava sulla parte richiedente. È stata esclusa l’attivazione del soccorso istruttorio, non essendo tale istituto destinato a colmare la genericità o indeterminatezza originaria della domanda. L’eccezione preliminare sollevata da ATS è stata ritenuta superabile per l’infondatezza del ricorso. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 116, commi 1 e 4, c.p.a.
i ricorsi in materia di accesso devono essere decisi con sentenza in forma semplificata
Il ricorso in materia di accesso è stato deciso con sentenza in forma semplificata.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
non può essere esercitato mediante istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
La disposizione impedisce l’accesso meramente esplorativo o finalizzato a un controllo generalizzato sull’attività amministrativa; la richiesta deve riferirsi a documenti specificamente individuati o individuabili.
Massime di principio
- L’istanza di accesso documentale deve individuare specifici documenti o, almeno, un insieme documentale determinato e sufficientemente circoscritto; una richiesta riferita a tutti gli atti relativi a fattispecie non delimitate per oggetto, caratteristiche, localizzazione e periodo temporale è generica e meramente esplorativa.
- Il diritto di accesso non può essere utilizzato per ottenere dall’amministrazione l’individuazione di tutti i casi rientranti in una determinata situazione, né per imporre un’attività di ricerca, selezione o elaborazione di dati finalizzata alla formazione di un quadro conoscitivo non già risultante da documenti identificati.
- L’accesso documentale non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione; la richiesta deve avere un collegamento concreto con documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione.
- Nel giudizio in materia di accesso, incombe sul richiedente l’onere di provare anche l’esistenza dei documenti rispetto ai quali intende esercitare il diritto di accesso.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire o integrare ex post una domanda di accesso originariamente generica e indeterminata, poiché l’amministrazione deve valutare la richiesta secondo il contenuto definito dall’istante.
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