Sentenza del 29/03/2017 n. 8101 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Compensazione - Limite massimo - Superabilità in sede di liquidazioni periodiche IVA - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa ad accertamenti IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2003. Con il primo motivo ha contestato la motivazione per relationem della sentenza d'appello, ritenuta meramente adesiva alla decisione di primo grado. Con il secondo motivo ha denunciato l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla reale esistenza delle operazioni commerciali i cui costi erano stati dedotti e le cui fatture erano state portate in detrazione IVA: le prestazioni risultavano attribuite a soggetti diversi dagli emittenti delle fatture, uno dei quali era inattivo, mentre un terzo aveva dichiarato di aver eseguito direttamente i lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la motivazione per relationem quando consenta di ricostruire, anche sinteticamente, le ragioni della decisione d'appello. Ha invece accolto il secondo motivo, giudicando illogica e insufficiente la motivazione della CTR, che aveva considerato decisivo il semplice pagamento mediante bonifico senza confrontarsi adeguatamente con gli elementi indicativi dell'inesistenza soggettiva delle operazioni. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 34 della legge n. 388 del 2000
A decorrere dall'1 gennaio 2001, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 è fissato in lire 1 miliardo, pari a euro 516.546,90, per ciascun anno solare.
Il limite annuo alla compensazione dei crediti fiscali costituisce un tetto invalicabile per ciascun periodo d'imposta e non può essere superato neppure nell'ambito delle liquidazioni periodiche IVA.
Art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997
Disciplina la compensazione dei crediti e dei debiti tributari e contributivi mediante modello F24, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992
Richiede che la sentenza tributaria esponga le ragioni della decisione; la motivazione per relationem è ammissibile se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice d'appello.
Art. 132, comma 2, n. 4, del codice di procedura civile
Impone l'indicazione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; una motivazione meramente apparente o priva di confronto con i motivi di gravame può comportare la cassazione della sentenza.
Art. 14, commi 3 e 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012
In materia di imposte sui redditi, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili se effettivamente sostenuti, purché rispettino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e non siano direttamente riferibili a beni o servizi utilizzati per commettere un delitto non colposo.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 marzo 2017, causa C-211/2016
Le limitazioni nazionali alla compensazione dei crediti IVA sono compatibili con il diritto dell'Unione purché il contribuente possa recuperare integralmente il credito entro un termine ragionevole.
Massime di principio
- Il mero pagamento tramite bonifico non dimostra, da solo, la reale esecuzione delle prestazioni da parte del soggetto che ha emesso la fattura: il giudice deve valutare tutti gli elementi disponibili, inclusi l'inattività del fornitore, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e la coerenza tra fatturazione, esecuzione e pagamento.
- Quando l'amministrazione contesta l'inesistenza soggettiva delle operazioni, la decisione deve confrontarsi specificamente con gli indizi forniti dall'ufficio; una motivazione generica o fondata soltanto sull'avvenuto pagamento può essere considerata insufficiente.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è valida se integra effettivamente le argomentazioni della sentenza di primo grado e risponde, anche sinteticamente, ai motivi di appello; la semplice adesione non spiegata non è sufficiente.
- La deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte sui redditi non comporta automaticamente il diritto alla detrazione IVA, che richiede una distinta verifica della realtà dell'operazione e della posizione del soggetto fatturante.
- I limiti annuali alla compensazione dei crediti fiscali sono, in linea generale, inderogabili e si applicano anche alle compensazioni effettuate nell'ambito delle liquidazioni periodiche IVA, purché sia comunque garantito il recupero del credito entro un termine ragionevole.
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