Cassazione Penale, Ordinanza n. 05357/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza. La difesa deduceva un vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente la concreta offensività della condotta. La Cassazione rileva però che il motivo riproponeva una censura già esaminata e disattesa in appello, senza sviluppare una critica specifica alla motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua nel valorizzare la concreta gravità del fatto, il tasso alcolemico significativamente superiore alla soglia della fascia più grave, la modalità della condotta, l'incidente causato e l'elevata pericolosità per gli utenti della strada, nonché il grado della colpa; elementi tutti incompatibili con la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c, comma 2-bis, cod. strad.
La fattispecie di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave è integrata quando il tasso alcolemico supera la soglia più elevata; la commissione del fatto con incidente e in orario notturno rileva ai fini della gravità e del trattamento sanzionatorio.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando, in concreto, la gravità della condotta, l'intensità del superamento della soglia alcolemica, le modalità del fatto, l'evento incidente e il grado della colpa rendano il fatto non tenue.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
La Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite in tema di valutazione della particolare tenuità del fatto, da compiere con apprezzamento concreto della offensività e delle modalità della condotta.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto non è sufficiente il riferimento astratto al titolo di reato o alla mera entità edittale, dovendo il giudice valorizzare in concreto la gravità della condotta, le modalità di realizzazione, l'eventuale evento dannoso o pericoloso e il grado della colpa.
- La censura per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi, è inammissibile.
- Nel reato di guida in stato di ebbrezza, un tasso alcolemico sensibilmente superiore alla soglia della fascia più grave, specie se associato a incidente stradale e condotta notturna, può fondare il diniego dell'art. 131-bis c.p. per non lieve entità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
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