Sentenza del 08/01/2020 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Prova civile - Documentale - Copie degli Atti - Fotografiche Copia fotostatica - Disconoscimento della conformità all'originale - Mancanza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva rigettato il ricorso contro un'avviso di intimazione per complessivi €329.847,59 relativi a due cartelle di pagamento (anni 2005-2006). Denuncia in particolare: 1) per una cartella, la decadenza/difetto di notifica e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'ente riscossore per mancato riconoscimento della non conformità delle copie agli originali (disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c.); 2) per l'altra cartella, la prescrizione del credito tributario richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SSUU 23397/2016) che individua in cinque anni il termine prescrizionale delle cartelle esattoriali.
La decisione
La Commissione d'appello ritiene che non risulti in atti alcun esplicito e tempestivo disconoscimento della conformità delle copie depositate dall'ente riscossore, per cui le copie fotostatiche assumono valore di piena prova. Sul merito della prescrizione, la Commissione accoglie il motivo relativo ad una delle due cartelle: la cartella notificata il 27.09.2011 si è prescritta rispetto all'intimazione del 31.01.2017 (oltre il quinquennio) e pertanto l'intimazione è stata annullata limitatamente a quella cartella. Per l'altra cartella, notificata il 26.06.2012, il termine quinquennale non era ancora decorso alla data dell'intimazione e la stessa è stata confermata. La Commissione si allinea all'orientamento di legittimità che fissa la prescrizione delle cartelle esattoriali in cinque anni e non in dieci. Per la peculiare natura della controversia e il mutato orientamento giurisprudenziale, compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
La Corte ritiene che, in mancanza di un esplicito e tempestivo disconoscimento della conformità delle copie agli originali, le copie fotostatiche depositate in giudizio assumono valore di piena prova dei fatti e circostanze in esse rappresentati.
Cass. SS.UU. n. 23397/2016
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il termine prescrizionale delle cartelle esattoriali è il quinquennio; la Commissione applica tale principio confermando l'uniformità del termine prescrizionale per le cartelle, indipendentemente dall'imposta.
Cass. n. 28576/2017
Conferma l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce alle cartelle esattoriali il termine prescrizionale di cinque anni, senza distinzione per tipologia di tributo.
Cass. n. 30362/2018
Ulteriore conferma dell'indirizzo secondo cui le richieste di pagamento contenute in atti amministrativi tributari (cartelle) si prescrivono in cinque anni.
Corte Costituzionale sent. n. 77/2018
Richiamata quale fondamento per la compensazione delle spese nei casi di parziale accoglimento, questioni peculiari e mutati orientamenti giurisprudenziali.
Massime di principio
- Le copie fotostatiche depositate in giudizio hanno valore probatorio pieno salvo che la parte avversa disconosca esplicitamente e tempestivamente la loro conformità all'originale (art. 2719 c.c.). Il disconoscimento deve essere formulato chiaramente e motivatamente già in primo grado.
- La mancata deduzione del disconoscimento in primo grado rende difficilissimo rimettere la questione in sede d'appello: l'inutilizzabilità delle copie va eccepita tempestivamente nel corso del processo di primo grado.
- Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 23397/2016) e successive sentenze di legittimità, le cartelle esattoriali ordinariamente si prescrivono in cinque anni; il termine lungo di dieci anni si applica alle pretese risultanti da sentenze divenute irrevocabili (forza di giudicato).
- La prescrizione decorre dalla data di notifica della cartella: è quindi fondamentale calcolare correttamente le date e verificare l'eventuale intervenuta interruzione (atti interruttivi) che riporta il termine. Se non emergono atti interruttivi, il quinquennio si applica.
- In caso di contenzioso con questioni giuridiche controverse e recenti mutamenti interpretativi, il giudice può compensare le spese tra le parti (secondo Corte Cost. 77/2018).
- Prassi consigliata per il contribuente: verificare subito gli originali, eccepire tempestivamente in primo grado la non conformità delle copie e motivarne il disconoscimento; per l'ente impositore: curare la conservazione degli originali e la documentazione delle notifiche per resistire alle eccezioni di mancata notifica o prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 gen 2020Sentenza del 08/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 8 gen 2020Sentenza del 08/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 8 gen 2020Sentenza del 08/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 gen 2020Sentenza del 08/01/2020 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 gen 2020Sentenza del 08/01/2020 n. 10 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 8 gen 2020Sentenza del 08/01/2020 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →