Sentenza del 22/03/2016 n. 720 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
NOTIFICAZIONI - Cartella di pagamento - Contribuente deceduto - Regolare notifica prima del suo decesso - Rinotifica agli eredi - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le contribuenti hanno impugnato l'intimazione di pagamento relativa a IRPEF e altre imposte per l'anno 2002, sostenendo che fosse illegittima perché la cartella di pagamento presupposta non era stata nuovamente notificata agli eredi dopo il decesso del contribuente. Hanno inoltre contestato la valutazione della Commissione tributaria provinciale secondo cui l'eventuale vizio dell'intimazione o della relativa notifica sarebbe stato sanato dalla proposizione del ricorso.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello. È stato accertato che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata al contribuente il 6 gennaio 2006, prima del suo decesso, avvenuto il 27 gennaio 2007, e che non era stata impugnata. La pretesa tributaria era quindi divenuta definitiva e si era trasferita agli eredi che non avevano rinunciato all'eredità, i quali rispondevano in solido. L'Amministrazione poteva pertanto notificare direttamente a uno degli eredi la sola intimazione di pagamento, senza dover nuovamente notificare la cartella. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La cartella traeva origine dall'iscrizione a ruolo di somme risultanti dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.
Art. 65 del D.P.R. n. 600/1973
gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie
Quando l'obbligazione tributaria è sorta prima del decesso, gli eredi che non abbiano rinunciato all'eredità subentrano nella responsabilità tributaria e possono essere destinatari dell'azione di riscossione. Se la cartella è stata validamente notificata al contribuente prima della morte ed è divenuta definitiva, non è necessaria una sua nuova notificazione agli eredi.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento è stata validamente notificata al contribuente prima del decesso e non è stata impugnata, la pretesa diventa definitiva e può essere fatta valere nei confronti degli eredi che abbiano accettato o non abbiano rinunciato all'eredità.
- In tale situazione è sufficiente notificare agli eredi, anche a uno solo di essi quando sussiste responsabilità solidale, l'intimazione di pagamento; non occorre rinotificare la cartella già validamente notificata al defunto.
- La regola è diversa quando l'accertamento o altro atto presupposto viene emesso dopo il decesso: in quel caso devono essere rispettate le modalità di notifica previste per gli eredi dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973.
- Gli eredi possono contestare la propria responsabilità se dimostrano di avere rinunciato all'eredità; inoltre, le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, mentre restano trasmissibili, nei limiti applicabili, le obbligazioni relative a imposte e interessi.
- La definitività della cartella notificata al contribuente limita le contestazioni successive degli eredi, che non possono normalmente rimettere in discussione il merito della pretesa, salvo vizi propri dell'intimazione o della sua notificazione.
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