Sentenza del 22/03/2016 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Accertamento imposte - Accertamento induttivo per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi - Onere della prova - E' a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento induttivo del reddito emesso a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente contestava, presumibilmente, la ricostruzione del reddito fondata su dati, notizie e presunzioni raccolti dall'Amministrazione finanziaria. La questione centrale è la ripartizione dell'onere della prova: in caso di omessa dichiarazione, l'Agenzia può determinare il reddito anche mediante presunzioni non necessariamente dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, purché gli indizi siano valutati complessivamente.
La decisione
Il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria: l'accertamento induttivo previsto dall'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973 è legittimo anche sulla base di presunzioni prive, singolarmente considerate, dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. La loro efficacia probatoria deriva dalla valutazione complessiva e armonica degli indizi. Spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'inesattezza della ricostruzione del reddito effettuata dall'Agenzia.
Norme richiamate
Art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La norma consente all'Agenzia delle Entrate di procedere a una ricostruzione induttiva del reddito quando la dichiarazione non è stata presentata, utilizzando anche elementi presuntivi atipici. La valutazione deve riguardare il quadro indiziario nel suo complesso, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi amplia i poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria, che può ricostruire il reddito sulla base di dati e notizie comunque acquisiti.
- In questo tipo di accertamento, i singoli indizi non devono necessariamente essere autonomamente gravi, precisi e concordanti: possono acquisire forza probatoria se valutati congiuntamente e se risultano coerenti tra loro.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente le presunzioni dell'Agenzia, ma deve fornire elementi concreti e documentati idonei a dimostrare l'inesattezza della ricostruzione.
- La mancata presentazione della dichiarazione comporta un significativo spostamento dell'onere probatorio sul contribuente, pur restando necessario che l'Amministrazione indichi gli elementi posti a fondamento dell'accertamento.
- In una situazione analoga, è essenziale esaminare la coerenza complessiva degli indizi utilizzati dall'Agenzia e predisporre una prova contraria specifica, documentale e riferita alle singole componenti del reddito accertato.
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