Sentenza del 22/03/2016 n. 163 - Comm. Trib. Prov. Savona
Avviso di accertamento - motivazione per relationem - P.V.C. redatto nei confronti di soggetti terzi - contraddittorio preventivo - necessità - artt. 7 e 12, Legge n. 212/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto illegittimo. La motivazione per relationem non è stata considerata sufficiente, poiché il P.V.C. richiamato riguardava soggetti terzi, non era allegato all’atto impositivo e il contribuente non aveva avuto la possibilità di interloquire preventivamente sulle risultanze utilizzate contro di lui. Ne consegue l’annullamento dell’avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento perché fondato interamente sulle risultanze di una verifica fiscale svolta nei confronti di soggetti terzi. Tali risultanze erano contenute in un processo verbale di constatazione (P.V.C.) non allegato all’avviso e non formato nei confronti del ricorrente. Inoltre, l’Amministrazione non aveva instaurato un contraddittorio preventivo che consentisse al contribuente di conoscere gli elementi posti a base della pretesa e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Norme richiamate
Articolo 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’atto impositivo deve essere adeguatamente motivato e deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa. Il richiamo a documenti esterni non disponibili o non allegati può compromettere la validità della motivazione.
Articolo 12 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione tutela il diritto del contribuente a partecipare al procedimento di verifica e a interloquire con l’Amministrazione finanziaria. L’assenza di un contraddittorio preventivo, quando gli elementi utilizzati derivano da verifiche su terzi e incidono direttamente sulla posizione del contribuente, può ledere il diritto di difesa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non può fondarsi in modo esclusivo su documenti formati nei confronti di soggetti terzi se tali documenti non sono allegati, conoscibili o adeguatamente riprodotti nell’atto notificato al contribuente.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo quando il documento richiamato è accessibile al destinatario e consente di comprendere concretamente le ragioni della pretesa tributaria.
- Quando l’Amministrazione utilizza risultanze di verifiche svolte presso terzi, il contribuente deve poter conoscere gli elementi rilevanti e contestarli prima dell’adozione dell’atto, ove il contraddittorio preventivo sia necessario.
- La violazione del diritto di difesa può comportare l’illegittimità dell’accertamento, soprattutto quando l’omessa interlocuzione impedisce al contribuente di verificare, smentire o contestualizzare le informazioni utilizzate dall’Amministrazione.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare se il P.V.C. o il documento richiamato sia stato allegato o reso concretamente disponibile, se l’avviso ne riporti il contenuto essenziale e se il contribuente abbia avuto una reale possibilità di partecipare al procedimento.
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