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Sentenza

Sentenza del 22/03/2016 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

riscossione - ipoteca iscritta su bene facente parte del fondo patrimoniale - opponibilità al concessionario - limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché riguardava un bene conferito in un fondo patrimoniale, ritenuto insensibile alle azioni esecutive per debiti estranei ai bisogni della famiglia. La questione centrale era stabilire se i debiti tributari posti a fondamento dell'ipoteca potessero essere considerati estranei alle esigenze familiari.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che la protezione del fondo patrimoniale opera soltanto quando il debitore dimostri che il credito è estraneo ai bisogni della famiglia. I debiti tributari, invece, sono stati ricondotti ai bisogni familiari in senso ampio, poiché il pagamento delle imposte costituisce un dovere di solidarietà e concorre al finanziamento delle spese pubbliche necessarie anche nell'interesse della famiglia. Pertanto, l'iscrizione ipotecaria sul bene del fondo patrimoniale è stata ritenuta opponibile al contribuente, nei limiti indicati dalla decisione.

Norme richiamate

  • Art. 170 del codice civile

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La norma non rende i beni del fondo patrimoniale assolutamente impignorabili o immuni da garanzie reali. La tutela opera soltanto se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e se tale estraneità era conosciuta dal creditore. L'onere di dimostrare tali condizioni grava sul soggetto che invoca la protezione.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il dovere di contribuire alle spese pubbliche è stato considerato compatibile con gli interessi della famiglia; di conseguenza, i debiti tributari non sono stati automaticamente qualificati come estranei ai bisogni familiari.

Massime di principio

  • Il conferimento di un immobile in un fondo patrimoniale non impedisce automaticamente l'iscrizione di ipoteca o le successive iniziative esecutive: occorre verificare in concreto la natura del debito.
  • Chi contesta l'azione del creditore deve dimostrare che il debito è stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia e, secondo il caso, che tale estraneità era conosciuta dal creditore.
  • La nozione di bisogni della famiglia è ampia e comprende non soltanto le spese essenziali, ma anche quelle funzionali all'armonico sviluppo e al mantenimento del nucleo familiare.
  • I debiti tributari possono essere considerati collegati ai bisogni della famiglia, poiché il pagamento delle imposte è un dovere di solidarietà e finanzia servizi e spese pubbliche di interesse generale.
  • La sola appartenenza del bene al fondo patrimoniale non è quindi sufficiente a rendere illegittima l'ipoteca iscritta dall'agente della riscossione.

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