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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20189/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva confermato il rigetto dell'istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare. L'imputato era stato colpito da una prima ordinanza di custodia (18 gennaio 2021) per favoreggiamento personale commesso il 31 ottobre 2020 e, successivamente (5 luglio 2022), da una seconda ordinanza per associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina riferita a fatti del 2020. La difesa invocava la retrodatazione della decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che le misure successive dovevano decorrere dall'esecuzione della prima ordinanza e che quindi i termini sarebbero scaduti rendendo perente la custodia cautelare. Il Tribunale aveva ritenuto invece che non sussistesse una "connessione qualificata" tra le contestazioni (concetto comprendente concorso formale, continuazione o nesso teleologico) e, in mancanza di tale connessione, aveva applicato il principio della Corte Costituzionale n. 408/2005 richiedendo che gli elementi indiziari relativi alle misure successive fossero già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza; sul punto il Tribunale aveva ritenuto che l'informativa più rilevante era stata acquisita solo il 24/02/2021, cioè successivamente alla prima ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non sussisteva una connessione qualificata tra le diverse ordinanze cautelari: i fatti relativi al favoreggiamento personale non facevano parte del programma criminoso dell'associazione dedotta e le contestazioni appartenevano a contesti criminali differenti e con finalità opposte. Avendo escluso la connessione qualificata, la Corte ha applicato il criterio stabilito dalla sentenza costituzionale n. 408/2005 e ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui gli elementi indiziari per la custodia cautelare in relazione all'associazione e ai reati-fine non risultavano già compiutamente desumibili dagli atti alla data della prima ordinanza (gennaio 2021), considerato che l'informativa decisiva era integrale solo dal 24/02/2021. Le censure difensive relative a questi punti sono state ritenute inidonee a scalfire il convincimento motivato del giudice, sicché il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che consente al Tribunale, in composizione collegiale, di decidere sui provvedimenti cautelari impugnati; utilizzata come base per la decisione del Tribunale di Palermo confermativa dell'ordinanza del G.i.p.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina della retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari disposte con ordinanze successive. È richiamata per valutare se la decorrenza dei termini delle misure successive possa essere fatta decorrere dall'esecuzione della prima ordinanza. La Corte distingue due casi: se esiste una connessione qualificata tra i fatti (concorso formale, continuazione o nesso teleologico) la retrodatazione opera indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti i fatti successivi; in mancanza di connessione qualificata, si applicano i criteri derivanti dalla sentenza costituzionale n. 408/2005.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 408 del 2005

    Principio secondo cui, in assenza di connessione qualificata, i termini delle misure disposte con ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza solo se, al momento dell'emissione di questa, erano desumibili dagli atti gli elementi indiziari che poi avrebbero sorretto le altre misure. Applicata per escludere la retrodatazione nel caso concreto in mancanza di elementi indiziari già disponibili alla data della prima ordinanza.

  • art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Disposizione del testo unico sull'immigrazione cui sono ricondotte le condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; nella fattispecie tali condotte sono state ritenute funzionali al traffico illecito di migranti e come reati-fine contestati nell'ambito dell'associazione per delinquere.

  • Giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 (Flandina)

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui, quando più ordinanze cautelari concernono lo stesso soggetto e fatti anteriori legati da connessione qualificata, la retrodatazione dei termini opera indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti successivi.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza dei termini di misure cautelari (art. 297, comma 3) può operare automaticamente se sussiste una connessione qualificata tra i fatti (concorso formale, continuazione o nesso teleologico): in quel caso non è necessario che gli elementi relativi ai fatti successivi fossero desumibili al momento della prima ordinanza.
  • In assenza di connessione qualificata, si applica il criterio della Corte Costituzionale n. 408/2005: le misure successive possono decorrere dalla prima solo se gli elementi indiziari che giustificano le misure successive erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza.
  • La prova che gli elementi indiziari fossero effettivamente disponibili alla data della prima ordinanza grava sulla difesa quando invoca la retrodatazione; documenti, informative e trasmissioni agli atti vanno richiamati e dettagliati con date precise.
  • La valutazione sull'esistenza degli elementi indiziari disponibili alla data rilevante è una valutazione di fatto del giudice e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata; le censure di merito devono quindi mirare a dimostrare errori logici, contraddizioni o omissioni nella motivazione.
  • Quando le contestazioni riguardano contesti criminali differenti o finalità contrapposte (es. agevolazione dell'uscita dal territorio vs favoreggiamento dell'ingresso), è più difficile ottenere il riconoscimento della connessione qualificata e quindi della retrodatazione.

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