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Sentenza

Sentenza n. 1990/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 16/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 16 ottobre 2025 volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull'istanza con cui aveva chiesto un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso per studio universitario, ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha documentato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento da parte della competente sede diplomatica e ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla richiesta quanto alla definizione del giudizio, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., in conformità alla posizione concorde delle parti. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha fatto venir meno la necessità della decisione sulla domanda.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra, ai fini del giudizio sul silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo e il soddisfacimento della specifica pretesa di avvio fatta valere dal richiedente, senza implicare il riconoscimento del diritto al rilascio del visto.
  • Il comportamento operoso dell'amministrazione, che provvede nel corso del giudizio soddisfacendo la pretesa del ricorrente, può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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