Sentenza del 06/05/2019 n. 2665 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione-Finanza locale- Tasse automobilistiche -.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che le eccezioni assorbite possono essere validamente riproposte in appello senza le forme e i termini dell'appello incidentale. Conferma inoltre l'ammissibilità, nel processo tributario di secondo grado, della produzione di nuovi documenti, anche se già disponibili durante il primo grado. L'esito concreto della controversia sul merito della tassa automobilistica non è specificato nel testo fornito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta qualificazione delle eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado perché ritenute assorbite e la possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio tributario di secondo grado. È stato chiarito che la riproposizione di tali eccezioni non costituisce appello incidentale, poiché non mira a impugnare una statuizione sfavorevole, ma integra una riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Inoltre, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992 consente il deposito di nuovi documenti anche in appello, senza limitazioni fondate sulla loro preesistenza al giudizio di primo grado.
Norme richiamate
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Le eccezioni non esaminate perché assorbite devono essere riproposte espressamente in appello, ma tale attività non ha natura di appello incidentale: è sufficiente una chiara manifestazione della volontà di mantenerle.
Art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, senza le limitazioni proprie del processo civile ordinario.
Massime di principio
- Quando il primo giudice non esamina un'eccezione perché la considera assorbita, la parte interessata deve riproporla chiaramente in appello per evitare che si consideri rinunciata; non è necessario proporre appello incidentale.
- La riproposizione prevista dall'art. 346 c.p.c. presuppone che la parte non abbia subito una decisione sfavorevole sull'eccezione, ma soltanto che essa non sia stata esaminata.
- Nel processo tributario è generalmente possibile depositare nuovi documenti anche in grado d'appello, inclusi documenti già esistenti o disponibili in primo grado.
- La produzione documentale in appello deve comunque rispettare le regole processuali applicabili, il contraddittorio e i termini stabiliti dal giudice o dalla legge.
- La decisione riguarda soprattutto questioni processuali e non consente, sulla base del testo disponibile, di affermare automaticamente che il contribuente abbia ottenuto l'annullamento della pretesa relativa alla tassa automobilistica.
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