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Sentenza

Sentenza n. 6425/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 213/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale di irricevibilità della SCIA per ritenuta necessità del permesso di costruire e diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a serre solari e ulteriori opere edilizie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Umbria che aveva ritenuto inefficace la SCIA edilizia presentata per la realizzazione, tra l’altro, di due serre solari bioclimatiche, un’opera pertinenziale, pergolati e ulteriori interventi interni, annullando soltanto il diniego del permesso in sanatoria per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’appellante ha dedotto: violazione degli artt. 2, comma 8-bis, e 19 della legge n. 241/1990, poiché il Comune aveva dichiarato l’irricevibilità della SCIA oltre il termine di trenta giorni; erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione o ampliamento planovolumetrico soggetto a permesso di costruire; necessità, decorso il termine, di un intervento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; erronea valutazione dell’incompletezza della relazione energetica; travisamento degli esiti della verificazione tecnica; erronea qualificazione della serra solare collocata sul lastrico, in quanto l’art. 17 del regolamento regionale umbro n. 2/2015 non imporrebbe la collocazione su un fronte dell’edificio né escluderebbe manufatti dotati di finiture interne; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’introduzione nel diniego finale di motivi relativi alle serre non contenuti nel preavviso; violazione del principio tempus regit actum e dell’art. 6 della legge n. 241/1990; erroneità della richiesta di autorizzazione condominiale per l’opera pertinenziale e difetto di istruttoria su tale profilo.

La decisione

L’appello è accolto e la sentenza del TAR è riformata. Il Consiglio di Stato ritiene che le serre solari, ai sensi dell’art. 17 del regolamento regionale Umbria n. 2/2015, non siano computabili nella superficie utile coperta quando presentino effettiva funzione energetica, superficie vetrata almeno pari al 70%, assenza di impianti di riscaldamento e rispetto del limite dimensionale del 20% della SUC dell’edificio. Tali manufatti, se privi di destinazione abitativa e assimilabili a volumi tecnici, non generano nuova volumetria e possono essere realizzati mediante SCIA. La prescrizione contenuta nella direttiva interna comunale, secondo cui le serre dovrebbero essere collocate preferibilmente sui fronti sud-est/sud-ovest, non ha carattere cogente, poiché tale vincolo localizzativo non è previsto dall’art. 17 del regolamento regionale. Non sono decisivi neppure gli elementi relativi alle finiture interne, come il parquet, in assenza di una previsione normativa che li assuma come requisiti ostativi. La relazione energetica allegata alla SCIA, pur non esaminando integralmente la stagione estiva e non distinguendo il contributo delle serre collocate ai diversi piani, consentiva una valutazione tecnica effettiva, essendo corredata da descrizione del manufatto, calcolo del risparmio energetico, analisi delle dispersioni e valutazioni termoigrometriche mediante software certificato. Le lacune avrebbero potuto essere oggetto di integrazione mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990 e non giustificavano l’inefficacia della SCIA. Poiché le opere erano riconducibili alla nozione di serra solare, non generavano nuova volumetria e non erano destinate a uso abitativo, il Comune non avrebbe potuto intervenire sulla SCIA nei termini e con le modalità adottate. Sono annullati la nota di irricevibilità della SCIA e, secondo il dispositivo, gli atti impugnati. Gli ulteriori motivi sono assorbiti. Le spese dei due gradi sono compensate; le spese della verificazione sono poste in pari misura a carico delle parti.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Il termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri comunali sulla SCIA

    La SCIA produce i propri effetti decorso il termine previsto senza interventi dell’amministrazione, salvo l’esercizio dei poteri consentiti dall’ordinamento.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    La nota comunale adottata oltre il termine di trenta giorni non può essere utilizzata per incidere sulla SCIA nei termini ordinari di controllo.

  • art. 6 l. 241/1990

    Le carenze integrabili della documentazione allegata alla SCIA devono poter essere oggetto di richiesta di integrazione mediante soccorso istruttorio, quando la documentazione già prodotta consenta una valutazione tecnica effettiva.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Decorso il termine ordinario di controllo della SCIA, l’amministrazione può incidere sugli effetti già prodotti soltanto attraverso i poteri di autotutela previsti dalla legge, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del contraddittorio procedimentale è stata dedotta con riferimento all’introduzione, nel diniego finale, di motivi non contenuti nel preavviso; tale profilo è stato assorbito dall’accoglimento della censura principale.

  • art. 17 r.r. Umbria n. 2/2015

    Le soluzioni di architettura bioclimatica finalizzate all’ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico; verande e serre solari non riscaldate

    La serra solare è qualificabile in base alla funzione di captazione energetica e ai requisiti strutturali tipizzati: superficie vetrata almeno del 70%, assenza di impianti di riscaldamento e rispetto del limite dimensionale del 20% della SUC. Non è richiesto, in via cogente, che il manufatto sia collocato su uno specifico fronte dell’edificio.

Massime di principio

  • Le serre solari non riscaldate possono essere assimilate a volumi tecnici e non computate nella superficie utile coperta quando svolgono un’effettiva funzione di captazione solare e miglioramento del comfort ambientale, hanno superficie vetrata almeno pari al 70%, sono prive di impianti di riscaldamento e rispettano il limite dimensionale previsto dalla disciplina regionale.
  • La qualificazione di un manufatto come serra solare deve essere verificata sulla base dei requisiti funzionali e strutturali tipizzati dalla normativa applicabile; indicazioni contenute in direttive interne, come la collocazione preferenziale su determinati fronti dell’edificio, non possono introdurre vincoli ulteriori privi di base normativa.
  • La presenza di finiture interne o di elementi accessori non previsti dalla disciplina di settore non è, di per sé, sufficiente a escludere la natura di serra solare, se risultano dimostrate la funzione energetica, l’assenza di destinazione abitativa e la conformità ai requisiti normativi.
  • Una relazione energetica allegata alla SCIA che consenta una valutazione tecnica effettiva non rende inefficace la segnalazione per il solo fatto di presentare lacune integrabili; l’amministrazione deve valutare l’esercizio del soccorso istruttorio prima di negare ogni effetto alla SCIA.
  • Quando una SCIA edilizia riguarda manufatti che non determinano nuova volumetria né ampliamento planovolumetrico perché qualificabili come serre solari o volumi tecnici, l’amministrazione non può assoggettarli al permesso di costruire sulla base di requisiti ulteriori non previsti dalla legge o da regolamenti aventi efficacia normativa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiSCIA e liberalizzazioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàSoccorso istruttorio

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